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Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio (consiglio regionale del veneto)

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Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio (consiglio regionale del veneto)

PROGETTO DI LEGGE N. 335 gennaio 2003

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE N. 335


PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Flavio Tosi, Manzato, Bizzotto, Caner, Conte e Stival


ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO


Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 gennaio 2003. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e TERZA e ai Consiglieri regionali il 23 gennaio 2003.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell'amministratore di condominio e di immobili riveste a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei conduttori degli immobili medesimi, al fine di garantire ed attestare la professionalità dei soggetti esercenti, in forma singola od associata, l'attività di amministratore di condominio e di immobili, istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.

Art. 2 - Registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.
1. Il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominato registro, è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province della Regione ed è tenuto dalla competente struttura come individuata dalla Giunta regionale.
2. Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al registro tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 o 4.
3. La scelta di amministratori di condominio e di immobili iscritti al registro costituisce titolo preferenziale per l’accesso a contributi pubblici per interventi edilizi.

Art. 3 - Iscrizione al registro e requisiti.
1. L'iscrizione al registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato ed è disposta con decreto del dirigente responsabile della competente struttura regionale, previo accertamento dei requisiti da effettuarsi a cura della Commissione regionale per il registro degli amministratori di condominio e di immobili di cui all'articolo 9.
2. La iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadino di stati non appartenenti alla Unione europea residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocità, salvo il caso degli apolidi;
b) godimento dei diritti civili;
c) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
d) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
e) avere frequentato un corso di formazione, organizzato o riconosciuto dalla Regione Veneto con superamento di una prova di valutazione finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale in relazione all'attività di amministratore di condominio e di immobili.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le caratteristiche del corso di formazione di cui al comma 1, articolato nei moduli didattici di cui all'allegato A), i contenuti della prova di valutazione finale, la composizione e i compensi per la commissione di esame.
4. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 11.
5. I provvedimenti di cui al comma 1 e 4 sono assunti entro sessanta giorni dal parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 9 e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del comma 1 e devono essere motivati e comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato.

Art. 4 - Titoli equipollenti.
1. Costituiscono titoli equipollenti alla frequenza del corso di formazione ed al superamento della prova di valutazione finale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3:
a) per i cittadini italiani e i cittadini degli stati membri della Unione europea, la iscrizione in analogo registro od albo professionale tenuto presso altra Regione o l'esercizio della attività di amministratore di condominio e di immobili per almeno due anni in uno degli stati membri della Unione europea;
b) essere già stati iscritti al registro per coloro che a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli stati membri dell'Unione europea, nei cinque anni antecedenti alla data di richiesta di iscrizione al registro, attività di lavoro dipendente per almeno due anni in modo continuativo presso soggetti esercenti, in forma singola od associata, l'attività di amministratore di condominio e di immobili.
2. La Giunta regionale stabilisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità e la documentazione necessarie per comprovare le situazioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Società.
1. Qualora l'attività di amministratore di condominio e di immobili sia esercitata da una società, l’iscrizione al registro è riferita al legale rappresentante della società stessa o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano preposti dalla società allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio e di immobili.
2. Le società sono tenute a comunicare alla competente struttura regionale, le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento del registro.

Art. 6 - Incompatibilità.
1. L'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 1 è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività imprenditoriale e professionale nonché con l'esercizio di attività svolta in qualità di dipendente di soggetti iscritti.

Art. 7 - Diritto fisso e diritto annuo.
1. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro il richiedente è tenuto a versare il diritto fisso di iscrizione che, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilito in 80,00 euro.
2. Gli iscritti al registro sono tenuti al pagamento del diritto annuo, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferisce l'iscrizione; in sede di prima applicazione della presente legge l'importo del diritto annuo è stabilito in:
a) 80,00 euro per le imprese individuali;
b) 160,00 euro per le società di persone;
c) 240,00 euro per le società di capitali.
3. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento del diritto fisso e del diritto annuale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8 - Pubblicità del registro.
1. Il registro è pubblico e le sue risultanze, aggiornate alla data del 31 dicembre di ogni anno, sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 9 - Commissione regionale.
1. È istituita la Commissione regionale per il registro degli amministratori di condominio e di immobili quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione e la tenuta del registro.
2. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale è così composta: a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) un dipendente regionale, con funzioni di segretario;
c) quattro rappresentanti degli amministratori di condominio e di immobili designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
d) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei proprietari di immobili;
e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei conduttori di immobili.
3. Qualora le organizzazioni di categoria non provvedano alle designazioni, i relativi componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri previsti alle lettere c), d) ed e) del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 da parte dei richiedenti l’iscrizione al registro e promuove ed istruisce, d'ufficio o su richiesta, procedimenti disciplinari, sottoponendo alla competente struttura della Giunta regionale proposte in ordine alla adozione della sanzione disciplinare a carico degli iscritti al registro.
5. La Commissione promuove, altresì, iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti al registro.
6. La Commissione regionale per il registro degli amministratori di condominio e di immobili si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
7. Per ogni giornata di sedute è corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura definita dalla Giunta regionale.

Art. 10 - Procedimento disciplinare.
1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla Commissione regionale per il registro degli amministratori di condominio e di immobili di cui all'articolo 9.
2. Il presidente della Commissione regionale dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, dispone la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.
3. La comunicazione all'interessato è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contiene l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la struttura regionale competente in materia, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. La comunicazione contiene l'invito all'interessato di far pervenire alla Commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.
4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.
5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la Commissione, sentiti il relatore e l'amministratore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, delibera, comunicando alla struttura regionale competente in materia le proprie decisioni.

Art. 11 - Cancellazione.
1. La cancellazione dal registro è disposta con decreto del dirigente responsabile della competente struttura regionale quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 6;
c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a) e b);
d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui all'articolo 3 lettera c);
e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 12;
f) dichiarazione di fallimento.
2. L'iscritto cancellato dal registro può esservi riammesso.
3. Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione.

Art. 12 - Sanzione disciplinare.
1. L'iscritto che, nell'esercizio della propria attività tenga una condotta scorretta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto alla radiazione dal registro.
2. La radiazione determina la cancellazione immediata dal registro ed è inflitta per fatti di particolare gravità e di essa è data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 13 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 36.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 e imputati all'u.p.b. U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni", si fa fronte con le risorse indicate all'articolo 7, introitabili all'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

Art. 14 - Disposizioni transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fatte salve le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, hanno titolo all'iscrizione nel registro tutti coloro che, in possesso di partita IVA , alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno un anno, in modo continuativo, effettiva attività di amministratore di condominio e di immobili, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e) ed all'articolo 4.
2. La domanda di iscrizione è presentata dall'interessato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione prevista dalla Giunta regionale per comprovare la sussistenza delle condizioni prescritte al comma 1.




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