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Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istan

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Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istan

Decreto legge del 18/10/2000 n° 291

DECRETO LEGGE 18 ottobre 2000 n. 291
(coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 372/2000 )

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245
e la legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000)


PROROGA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I TERMINI DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 567 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, RELATIVA ALL'ISTANZA DI VENDITA NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile pignorato, l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato l'articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-bis;

Considerato che i termini stabiliti nelle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti e che, per effetto di tale difficoltà, si profila il concreto pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a  il seguente decreto legge:

Articolo 1
  1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

    "Art. 13-bis (Norma transitoria).
    1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

    2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.".

Riferimenti normativi
  • La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".

  • Il testo vigente dell'art. 567 del codice di procedura civile, reca: "567. Istanza di vendita. - Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

    Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

    La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

    Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma.".

Articolo 2
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.





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