Sicurezza lavoro
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
(G.U. 12-11-1994, n. 265, suppl. ord. )
Preambolo
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di
applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Misure generali di
tutela
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori
Art. 6 - Obblighi dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art.
7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 - Servizio
di prevenzione e protezione
Art. 9 - Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso
Art. 12 - Disposizioni generali
Art. 13 - Prevenzione
incendi
Art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato Art. 15 - Pronto soccorso
CAPO IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16 - Contenuto della
sorveglianza sanitaria
Art. 17 - Il medico competente
CAPO V
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18 -
Rappresentante per la sicurezza
Art. 19 - Attribuzioni el
rappresentante per la sicurezza
Art. 20 - Organismi paritetici
CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21 -
Informazione dei lavoratori
Art. 22 - Formazione dei lavoratori
CAPO VII
Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23 - Vigilanza
Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza
Art. 25 - Coordinamento
Art. 26 - Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 28 -
Adeguamenti al progresso tecnico
CAPO VIII
Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Art. 30 - Definizioni
Art. 31 -
Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 32 - Obblighi del datore di
lavoro
Art. 33 - Adeguamenti di norme
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34 -
Definizioni
Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 36 -
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 37 -
Informazione
Art. 38 - Formazione ed addestramento
Art. 39 -
Obblighi dei lavoratori
TITOLO I
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 40
- Definizioni
Art. 41 - Obbligo di uso
Art. 42 - Requisiti dei DPI
Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 44 - Obblighi dei
lavoratori
Art. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 46
- Norma transitoria
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
Art. 47 - Campo di
applicazione
Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro
Art. 49 -
Informazione e formazione
TITOLO I
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art. 50 -
Campo di applicazione
Art. 51 - Definizioni
Art. 52 - Obblighi del
datore di lavoro
Art. 53 - Organizzazione del lavoro
Art. 54 -
Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 55 - Sorveglianza sanitaria
Art. 56 - Informazione e formazione
Art. 57 - Consultazione e
partecipazione
Art. 58 - Adeguamento alle norme
Art. 59 -
Caratteristiche tecniche
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 60 - Campo di applicazione
Art. 61 - Definizioni
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 62 - Sostituzione e
riduzione
Art. 63 - Valutazione del rischio
Art. 64 - Misure
tecniche, organizzative, procedurali
Art. 65 - Misure tecniche
Art. 66 - Informazione e formazione
Art. 67 - Esposizione non
prevedibile
Art. 68 - Operazioni lavorative particolari
CAPO III
Sorveglianza sanitaria
Art. 69 - Accertamenti sanitari
e norme preventive e protetive specifiche
Art. 70 - Registro di
esposizione e cartelle sanitarie
Art. 71 - Registrazione dei
tumori
Art. 72 - Adeguamenti normativi
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
CAPO I
Art. 73 - Campo di applicazione
Art. 74 -
Definizioni
Art. 75 - Classificazione degli agenti biologici
Art. 76
- Comunicazione
Art. 77 - Autorizzazione
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Valutazione del
rischio
Art. 79 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art.
80 - Misure igieniche
Art. 81 - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie
Art. 82 - Misure specifiche per i laboratori e
gli stabulari
Art. 83 - Misure specifiche per i processi
industriali
Art. 84 - Misure di emergenza
Art. 85 - Informazioni e
formazione
CAPO III
Sorveglianza sanitaria
Art. 86 - Prevenzione e
controllo
Art. 87 - Registri degli esposti e degli eventi
accidentali
Art. 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso
TITOLO IX
Sanzioni
Art. 89 - Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti
Art. 90 - Contravvenzioni commesse dai
preposti
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai
fabbricanti
Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico
competente
Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art. 94
- Violazioni amministrative
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
Art. 95 - Norma
transitoria
Art. 96 - Decorrenza degli obblighi di cui all'art.
4
Art. 96 bis - Attuazione degli obblighi
Art. 97 - Obblighi
d'informazione
Art. 98 - Norma finale
Allegato 1 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 10)
Allegato 2 - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro
Allegato 3 - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato 4 - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale
Allegato 5 - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei
settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale
Allegato 6 - Elementi di riferimento
Allegato 7 - Prescrizioni minime
Allegato 8 - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
Allegato 9 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono
comportare la presenza di agenti biologici
Allegato 10 - Segnale di rischio biologico
Allegato 11 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 12 - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di
contenimento
Allegato 13 - Specifiche per processi industriali
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in
particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione
delle direttive del Consiglio nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992,
nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già
adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva n.
89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n.
142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze
armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica [1].
3. Nei
riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme
del presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme
di attuazione.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal
presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a) e 11 primo periodo [2].
Art. 2 - Definizioni [1]
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro
per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del
numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera
i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza, in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle
disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Art. 3 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o
è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono
e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al
minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori
in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed
individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine
ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le
misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
[1]
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza
e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito
presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di
lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il
datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinchè
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede
l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più
presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un
registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la
data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di
cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro,
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati
dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La
valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture
di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime
aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a
ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento
diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti
di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di
rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici,
ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi
di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non
rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e
degli installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di
salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolarmente vigenti
[1].
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è
tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o
dagli altri documenti previsti dalla legge [2].
3. Gli installatori
e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi
alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di
lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. [1]
TITOLO I
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il
datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione [1].
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento
dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private [2].
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se
le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a
persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza [3].
7. Il servizio esterno
deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile
del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per
la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a
persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti
con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia
di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono
stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)
e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure
di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi
di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui
all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.
21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei
processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle
malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di
vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto
in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della
facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione
attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti
di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 [1];
c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della
propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del
registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.
Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento,
di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione
individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La
riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui
al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere
la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro,
anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede
alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
TITOLO I
CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori, pronto soccorso
Art. 12 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5,
lettera a) [1];
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle
sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi
devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore
di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13 - Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti
nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1)
misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il
settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 14 - Diritti dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non
può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
Art. 15 - Pronto soccorso
1. Il datore
di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente
ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la
sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di
sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO I
CAPO IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16 -
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è
effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17 - Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di
cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna,
sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa
ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di
cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita
gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e
dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui
alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico
competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa
per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore [1].
4. Avverso il
giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di
una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente,
qualora esplichi attività di vigilanza [1].
TITOLO I
CAPO
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18 - Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità
produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero,
le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi
entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite la organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive
sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con
il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22,
comma 7.
Art. 19 - Attribuzioni el rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro
in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una
formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.
22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione
periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle
autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o)
Art. 20 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi
di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel
medesimo articolo.
TITOLO I
CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute
connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici
cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art.
1, comma 3.
Art. 22 - Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni [1].
2.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di
nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati [2].
6. La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma
4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di
cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.
TITOLO I
CAPO VII
Disposizioni concernenti la pubblica
amministrazione
Art. 23 - Vigilanza [1]
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
ragioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano
ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e
marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24 - Informazione,
consulenza, assistenza
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro,
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore
estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,
l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro [1].
2. L'attività di consulenza
non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e
di vigilanza.
Art. 25 - Coordinamento [1]
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine
di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26 - Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393. (Costituzione della
commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione
generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a)
cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in
ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b)
il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di
sanità;
d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità;
industria; commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica;
trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
e) sei
rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi:
Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI;
Agenzia nazionale protezione ambiente;
g) quattro esperti nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro
supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la
funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di
cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione
delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca,
in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla
segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della
commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
"Art. 394. (Compiti della commissione). 1. La
commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i
problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul
posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b)
formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonchè per il
coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le
problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e
di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre
linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere
parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle
richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h)
esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
i) esprimere il
parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le
modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della
sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del
lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione
di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa
alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.
Art. 27 - Comitati
regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di
organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni
della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1,
partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM.
Art. 28 - Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è
riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
[1];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le
parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c)
si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica
e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
TITOLO I
CAPO VIII
Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali
Art. 29 - Statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti
telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza
permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi
di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed
i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari
rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie
professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle
norme di buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Art. 30 - Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a
contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima
azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il
lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o
mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai
campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per
le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i
posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31 - Requisiti di sicurezza e di salute [1]
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente
titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma
1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di
lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di
sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici
ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente
comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per
territorio.
Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) le vie di circolazione
interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati
che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i
luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d)
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33 - Adeguamenti di norme
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Vie e uscite di
emergenza). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di
emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone
che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b)
uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo
sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
2.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di
pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente
e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la
distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono
essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi
installate, nonchè al numero massimo di persone che possono essere
presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono
avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa
vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano
dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed
immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza.
7. Le porte delle uscite di emergenza
non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente
autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in
quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e
quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza,
nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono
essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono
essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni
vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le
uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate
di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in
funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che
siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un
numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni
ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di
incendio e siano adibiti nello stesso locale piùdi 5 lavoratori, devono
avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la
impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso
sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
13. Per i
luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica
la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un
numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".
2. L'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Porte e portoni). 1. Le porte dei
locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di
realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un
locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di
incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso
più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere
apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al
comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in
uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m
0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una
porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste
alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra
nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero
complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè
la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per
le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una
tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
6. Quando in un locale di
lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con
le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino
non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso
l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati
essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che
il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle
porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza
degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e
dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio
che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette
superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le
porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che
si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento
meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in
caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul
percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera
appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente.
Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto
speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono
poter essere aperte.
17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1° gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di
porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in
numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche
essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore.".
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 1. Le vie
di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico,
devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla
loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste
vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle
dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà
basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza
sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per
pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura
dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il
tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i
luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del
lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute
d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire
che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7.
Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo
devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti
degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali
da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati
da materiali che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per
evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle
zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per
i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli
devono essere adeguatamente segnalati.".
4. L'intestazione del
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituita dalla seguente:
"Titolo II
Disposizioni
particolari".
5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da
destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola
"industriali".
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è
necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi
fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria
salubre in quantità sufficiente.
2. Se viene utilizzato un impianto di
aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono
utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano
esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o
sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere
eliminato rapidamente.".
7. L'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Temperatura dei locali). 1. La temperatura nei
locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura
adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono
esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria
concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali
di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.".
8. L'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro). 1. I luoghi di lavoro devono disporre
di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di
illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di
lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in
caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici
vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere
tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.".
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). 1. A meno che non sia
richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato
adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle
seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti
atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b)
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben
asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei
pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e
deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei
locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed
impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti
di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere
munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non
sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino
particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono
essere a tinta chiara.
6. La pareti trasparenti o traslucide, in
particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze
dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate
dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale
che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè essere
feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono
essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i
lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono
la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro
nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9.
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti
può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che
permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i
marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere
muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
alle dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico
devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le
banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di
un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire
una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono
cadere.".
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Locali di
riposo). 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a
causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter
disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora
in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono
avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e
sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei
locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei
non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di
lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di
riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali
affinchè questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel
caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti
locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza
può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro
dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non
pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le
madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate.".
11. L'art. 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
"Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). 1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro
specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere
distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
3. I locali
destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti
durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività
insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si
usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose,
gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli
per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1
ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma
4 per poter riporre i propri indumenti.".
12. Gli articoli 37 e 39
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 37 (Docce e lavabi). 1. Docce
sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2.
Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali
delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere
previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione
separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di
decenza.
Art. 39 (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre,
in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero
sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per
uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.".
13.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Posti di lavoro e di
passaggio e luoghi di lavoro esterni). 1. I posti di lavoro e di passaggio
devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di
materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è
possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure
o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e
altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori
durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4.
Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione
che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate
per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonchè alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di
lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere
opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno
non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro
all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli
agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b)
non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali
gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di
lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d)
non possono scivolare o cadere.".
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34 -
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona
pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai
fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua
le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle
attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in
conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate
correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora
le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si
assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse
applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale
regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le
procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita
e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ciò è appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un
dispositivo di arresto di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma
1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili
ovvero comprensibili senza possibilità di errore.".
6. Nell'art.
374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le
apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione
occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".
7.
Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n.
303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di
sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che
comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad
emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di
ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali
pericoli.".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 37 - Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di
lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni
informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature
anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b)
alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le
istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
Art. 38 - Formazione ed addestramento
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati
di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in
modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone.
Art. 39 - Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di
addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I
lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento
ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o
al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi
rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO I
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art.
40 - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di
protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali
sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
Art. 41 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Art. 42 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1
devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere
adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di
rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI
fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta
intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
[1].
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di
cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a)
entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d)
prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui
all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in
efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede
a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente
il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende
disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i
dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44 - Obblighi dei
lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari
ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione
e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria