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Le imposte sull’acquisto di immobili, le agevolazioni "prima casa"

Le imposte sull’acquisto di immobili, le agevolazioni "prima casa"

(05/12/2007)

Le imposte sull’acquisto di immobili

Le imposte variano molto secondo che si tratti di prima o seconda casa e si possono suddividere in:

  • • tributi da corrispondere all’atto di compravendita, a carico dell'acquirente, si differenziano non solo in base alla prima o seconda casa, ma anche alle caratteristiche del venditore (privato, impresa costruttrice o non costruttrice);
  • • tributi di gestione: IRPEF (con riferimento alla rendita dell’immobile) ed ICI (Imposta Comunale sugli Immobili, in genere dal 4 al 7 per mille del valore catastale dell’immobile).

Le condizioni per acquistare con le agevolazioni "prima casa"

Chi acquista dovrà essere una persona fisica e non agire nell’esercizio di impresa, arte o professione. Dovrà stabilire la residenza nel comune ove si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dalla data di acquisto, oppure dimostrare di prestare la prevalente attività lavorativa nel comune dove si trova l’immobile.

Il personale in servizio permanente presso le forze armate e le forze di polizia può usufruire delle agevolazioni senza dover stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune di acquisto.

Non dovrà essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione nel comune ove acquista.
Non dovrà essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, abitazione, uso e usufrutto su altra casa di abitazione acquistata con agevolazione “prima casa”.Non dovrà trattarsi di un’abitazione di lusso .
Per evitare speculazioni, l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" non dovrà essere rivenduto prima di cinque anni dalla data di acquisto, pena la perdita dell'agevolazione ed il pagamento di una sovrattassa del 30%.
Ciò può essere evitato acquistando nuovamente casa entro un anno dalla data di vendita; in tal caso si potrà usufruire di uno sconto di imposta sul nuovo acquisto pari alla tassa pagata per il primo.

Data la vastità e la variabilità della legislazione fiscale, per avere dati sempre aggiornati è consigliabile consultare il sito internet del Ministero dell’Economia – Agenzia Entrate: www.agenziaentrate.it/.

Le comunicazioni dovute agli enti

  • • Denuncia di cessione fabbricato (Antiterrorismo), da depositare entro 48 ore dall’avvenuta cessione dell’immobile in Questura e/o presso il Comando di Polizia preposto per zona, a seconda dei casi.
  • • denuncia TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) a carico del conduttore dell’immobile e/o del proprietario se l’alloggio risulta libero da persone e cose
  • • comunicazione all’amministratore del condominio (in ottemperanza in genere ai regolamenti di condominio)
  • • volture e/o attivazione dei contratti di fornitura, se dovute (luce, gas, telefono, ecc.)
  • • comunicazione all’eventuale inquilino dell’avvenuta cessione della proprietà dell'immobile
  • • denunciare al Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio, competente per territorio,ogni contratto che comporti la cessione della detenzione, per esempio contratti di locazione, comodato.
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