Art. 1490 del Codice Civile - Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Termini e condizioni per l’azione (art. 1495 del Codice Civile)
Il compratore decade dal
diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo
il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o se l’ha occultato.
L’azione si prescrive,
in ogni caso, in un anno dalla consegna della cosa.
Difformità e vizi dell’opera (art. 1667 del Codice Civile)
L’appaltatore è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Il committente deve denunciare all’appaltatore le
difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se
l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione
contro l’appaltatore si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 del Codice Civile)
Quando si tratta di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’appaltatore (impresa venditrice) è responsabile nei confronti del committente (acquirente) e dei suoi aventi causa per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell’edificio causati da vizio del suolo o da difetto di costruzione riscontrati fino a 10 anni dal compimento dell’opera stessa, alla condizione che il compratore denunci i vizi al venditore entro un anno dalla scoperta ed agisca giudizialmente entro un anno dalla denuncia.
Accettazione dell’opera (art. 2226 del Codice Civile)
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità
per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al
committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al
prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla
consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o vizi dell’opera sono regolati
dall’art. 1668 del Codice Civile.
Responsabilità dei professionisti (art. 2236 del Codice Civile)
Il professionista incaricato in un contratto di prestazione d’opera intellettuale, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, risponde dei danni nel solo caso di dolo e colpa grave.