Comprare e vendere personalmente
Comprare e vendere casa (ma già il solo mettersi alla ricerca) richiede spesso molto tempo,attenzione e alcune conoscenze tecniche indispensabili.
Potremmo provare a fare una ricerca, un’offerta su Internet (numerosi ormai sono i portali immobiliari che propongono offerte on-line), oppure attivare il passaparola tra gli amici, i conoscenti, i commercianti della zona di nostro interesse, consultare gli annunci sui giornali specializzati o effettuare un annuncio di ricerca o offerta in cui segnaliamo cosa stiamo cercando o vendendo, dove, di quanti vani, ecc.. È possibile esporre un cartello VENDESI sul portone dell’immobile in vendita, oppure, nel caso di acquisto, fare un giro nel quartiere che ci interessa per appuntarci tutti i numeri di telefono presenti sui cartelli VENDESI affissi sui portoni.
Agire personalmente ovviamente consente di risparmiare le spese
di intermediazione immobiliare; tuttavia il privato che voglia avventurarsi in questo settore
delicato e complicato, senza avvalersi di un professionista, dovrebbe possedere un discreto
bagaglio di nozioni sulle leggi e regolamenti, nazionali e locali, che riguardano gli
immobili.
Diversamente si corre di ritrovarsi proprietari di una casa con problemi legali di
lunga e onerosa soluzione.
La possibilità di agire per responsabilità contro il privato
venditore scorretto, o semplicemente anch’egli ignaro, non offre un gran sollievo, visti i tempi ed
i costi delle azioni giudiziarie. Meglio dunque evitare i rischi prestando la massima attenzione a
tutti gli aspetti utili in materia di immobili.
Comprare e vendere tramite agente immobiliare o mandatario
Agente
Immobiliare
Data la complessità dell’operazione di compravendita e la difficoltà
di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali controparti (acquirenti o venditori), una
parte preponderante delle transazioni immobiliari è portata a termine attraverso un operatore che
si occupa professionalmente di compravendite immobiliari. All’agente immobiliare (mediatore in
immobili) i consumatori conferiscono incarico di ricercare una casa che soddisfi le loro esigenze,
oppure, più frequentemente, un compratore per la casa che si intende vendere.
Chi è
l’agente immobiliare?
Secondo l’art. 1754 del Codice Civile si definisce mediatore
(agente immobiliare) colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza. Può essere definito legittimamente agente immobiliare, e come tale ha diritto ad
essere remunerato in base alla provvigione concordata, esclusivamente l’imprenditore commerciale
iscritto al Ruolo degli Agenti d’Affari in Mediazione presso una Camera di commercio.
Chi
pertanto non è iscritto a tale Ruolo, disciplinato dalla Legge 39/89 e seguenti, non è agente
immobiliare ma esercita abusivamente l’attività, ed è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra 516,00 e 2.065,00 euro.
È tenuto,inoltre, alla
restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite, poiché non ha diritto di
richiedere provvigioni o compensi e gli saranno applicate le pene previste dall’art. 348 del Codice
Penale.
L’agente immobiliare iscritto al Ruolo degli Agenti d’Affari in Mediazione ,prova la
legittimità della sua qualifica esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato da una Camera di
commercio, presso la quale è consultabile l’iscrizione del professionista contattato.
Il
compito dell’agente immobiliare è di trovare e mettere in contatto le parti
interessate a
concludere un contratto; egli agisce pertanto nell’interesse delle due parti contemporaneamente, e
da entrambe ha diritto al pagamento della provvigione che, se non stabilita diversamente in
contratto, generalmente ammonta, in molte province, ad un minimo del 3% da ciascuna delle parti sul
prezzo pagato.
Mandatario
Talvolta l’agente immobiliare agisce come
mandatario, cioè riceve il mandato da una parte sola ed agisce nel suo solo interesse: in tal
caso ha diritto alla provvigione solo dalla parte che gli ha conferito mandato.
Avvalersi di un agente immobiliare iscritto (mediatore o mandatario che sia) dovrebbe mettere il consumatore al riparo da molte amare sorprese, in quanto questi è tutelato da un operatore professionale esperto nel settore, che lo avverte dei problemi a lui noti e svolge le indagini necessarie (se espressamente incaricato e su rimborso spese da regolare a parte dalle provvigioni di mediazione) affinché il cliente sia edotto di ogni aspetto legato alla compra-vendita.
Considerato che:
• l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se
l’affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 Codice Civile)
• il contratto
è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte (art. 1326 Codice Civile), il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare matura
alla conclusione del contratto così come sopra specificato. D’abitudine comunque gli agenti
immobiliari seguono i clienti fino alla firma del rogito notarile, cioè fino alla conclusione
definitiva e formale dell’affare.
La vigilanza sull’esercizio dell’attività di mediazione spetta alla Commissione per la tenuta del Ruolo, istituita dalla Legge 39/89, presso la Camera di commercio.
Tale Commissione segnala alla Giunta Camerale eventuali irregolarità
degli iscritti al Ruolo nell’attività di mediazione e la mancata osservanza degli obblighi
previsti.
La Giunta Camerale ha la competenza in materia disciplinare e può comminare
sanzioni amministrative e disciplinari, dalla sospensione dall’attività (fino a 6 mesi) alla
radiazione dal Ruolo.
Anche le associazioni degli agenti immobiliari esercitano sui loro
iscritti una sorveglianza di fatto, se non di diritto ovviamente, a tutela del buon nome della
categoria.
A garanzia dei contraenti, la legge prescrive che i mediatori debbano avere una
polizza assicurativa contro i rischi professionali e per la tutela dei clienti.
Ovviamente anche i clienti devono comportarsi correttamente; la provvigione deve essere corrisposta in ogni caso all’agente immobiliare:
• se l’affare è concluso con persona contattata per
suo tramite
• se l'affare è concluso direttamente dal cliente o tramite altro agente
immobiliare nel caso in cui l’incarico contenga la clausola di esclusiva.
Consigli utili
Per chi si affida ad un’agenzia immobiliare è opportuno ricordare e verificare i seguenti punti: