Il mutuo
Il mutuo immobiliare ha per
oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti,su immobili, a medio lungo termine
garantiti da ipoteca normalmente di primo grado,rimborsabili secondo il piano di ammortamento
contrattualmente stabilito.
Se si utilizzano i servizi di un intermediario
finanziario,questa categoria di operatori è obbligatoria la registrazione all’Albo dei Mediatori
Creditizi presso l’Ufficio Italiano Cambi.
L’accensione di un mutuo si rende necessaria per
coprire in toto o in parte il prezzo d’acquisto dell’immobile.
A titolo indicativo, per
erogare un mutuo, le istituzioni creditizie si basano, principalmente, su tre parametri:il
valore dell’immobile,il reddito del richiedente e la capacità di rimborso
dell’obbligato-richiedente.
Generalmente la rata massima che le banche ritengono il
mutuatario possa pagare è compresa tra il 30 ed il 40 % del reddito dello stesso.
La
richiesta di mutuo rivolta ad un intermediario bancario o finanziario viene presentata,
normalmente, dopo la sottoscrizione del contratto preliminare. La concessione del mutuo comporta
l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile (art. 2825 del Codice Civile) quale garanzia per il
finanziatore. Il valore dell’ipoteca varia solitamente tra 2 e 3 volte l’importo erogato.
Un mutuo finanzia, di norma, tra il 75 e l’ 80 % del valore dell’immobile.
Il finanziamento
può anche superare tali valori percentuali quando siano fornite adeguate garanzie di reddito e
solidità.
L’ipoteca attribuisca al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall’espropriazione (Codice Civile all’art. 2808).
Vale, inoltre, il principio giuridico della inscindibilità dell’ipoteca, ovvero tutti gli immobili offerti in garanzia per l’ipoteca garantiscono il credito della banca.
Il contratto di mutuo fondiario è sottoposto alle norme sulla trasparenza bancaria, per cui presso ogni agenzia bancaria debbono essere esposti ed asportabili avvisi sulle condizioni praticate. Il cliente può contrattare le condizioni del finanziamento.
Vanno sempre approfonditi tutti
gli aspetti, anche quelli sommariamente indicati,presso un consulente professionista e/o istituto
bancario di fiducia in modo da arrivare all’atto con certezza di tempi e costi.
Occorre
fare molta attenzione all’ammontare di tutte le spese e dei tempi di erogazione, ovvero:
Nell’apprestarsi alla richiesta di mutuo, il richiedente deve conoscere anche le difficoltà cui può andare incontro. Alcune cause di mancata concessione del finanziamento possono essere:
• l’esistenza di protesti bancariUna volta scelta la banca ed il mutuo che si desidera e quindi prima di esibire iniziare la documentazione richiesta, è bene ottenere dalla banca un parere preliminare sulla fattibilità dell’operazione cui si vuole procedere, meglio se per iscritto.
Il notaio davanti al quale si sottoscrive il contratto di
mutuo ha l’obbligo di spiegare in modo chiaro e soddisfacente tutte le clausole del contratto
nonché di leggerlo per intero prima della firma.
I costi del rogito sono indicati da
tabelle emanate dal Collegio Notarile.
Le spese per marche da bollo, trascrizione, volture
catastali, tassa archivio notarile, di norma sono corrisposte al notaio che provvede a tutte le
incombenze.
Tipologia dei mutui
Possono essere
a tasso fisso, a tasso variabile, possono avere formule miste,
possono essere in valuta o in
valuta con la clausola multicurrency (ovvero con
la possibilità di cambiare valuta di
riferimento del prestito nel tempo).
Possono essere agevolati (sono finanziamenti, di norma,
a tasso fisso per i quali lo Stato e gli enti locali contribuiscono al parziale rimborso), ad
esempio per i dipendenti statali (attraverso l’INPDAP, ente nato dallo scioglimento di vari enti
pubblici) così come per altre categorie convenzionate.
Nel caso in cui esista un mutuo
preesistente, la parte che ancora resta da pagare alla banca può essere accollata, cioè trasmessa,
all’acquirente. Pagare una parte del prezzo con un mutuo già concesso potrebbe essere
vantaggioso sia per chi vende, sia per chi compra.
Per sapere qual è la quota di mutuo
ancora da pagare, è sufficiente controllare l’ultima ricevuta di pagamento, sotto la voce
“capitale residuo”.
Gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui mutui
ipotecari finalizzati
all’acquisto di una casa rientrano, per una determinata percentuale,
tra le detrazioni ammissibili dall’IRPEF lorda. La casistica è varia e pertanto si rimanda ad un
consulente specializzato.
Il notaio
La scelta del notaio è fatta dall’acquirente poiché tocca a lui pagare la
parcella.
Fra i compiti principali del notaio v’è quello di consigliare il cliente nel caso la
documentazione inerente la casa presentasse manchevolezze. In tal caso potrebbe anche consigliare
la rottura del contratto preliminare, con le conseguenze di cui s’è detto parlando della
caparra.
Dal 1° gennaio 1991, il notaio può rifiutarsi di rogitare se il venditore non dichiara di aver pagato le tasse sulla casa che sta vendendo.
Il passaggio di proprietà può avvenire in due modi:
• per atto pubblico, il notaio garantisce di aver controllato la
veridicità di tutti gli accordi contenuti nel contratto
• per scrittura privata autenticata,
il notaio prende atto delle dichiarazioni dei contraenti e si accerta solo della loro identità
autenticandone le firme.
Bisogna dire che solitamente i notai, a prescindere dalla forma in cui redigeranno l’atto, si accertano comunque che il venditore possa realmente alienare l’immobile.
Il rogito
Il preliminare di
compravendita sarà la base su cui si stilerà il rogito.
Il contratto definitivo, con cui
formalmente avviene il passaggio di proprietà con consegna delle chiavi e viene pagato il saldo, è
detto rogito notarile.
È stilato dal notaio di fiducia del compratore e contiene tutti gli elementi necessari ad individuare l’immobile da trasferimento, in pratica i dati già contenuti (o che sarebbe stato bene fossero contenuti) nel compromesso ma,aggiornati,per scrupolo, a date immediatamente precedenti il rogito (in particolare sussistenza di ipoteche, controllo dati catastali, copia atto di provenienza).
Il notaio procede alla registrazione dell’atto entro
20 giorni pagando le relative imposte per conto dell’acquirente (art. 13 e art. 1 tariffe, TU
Imposte Registro).
Deve anche procedere alla trascrizione dell’atto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) nel più breve tempo possibile, ed è tenuto a
compiere tutte le formalità di legge connesse ai passaggi di beni immobili.
In caso di comproprietà, l’atto deve essere firmato da tutti i comproprietari o da un loro rappresentante cui sia stata conferita una procura notarile.