Quanto costa
affittare
Il ricavato dalla locazione di un appartamento è un incasso lordo a
cui il proprietario dovrà detrarre le spese fiscali e gli oneri condominiali.
Imposte. Il primo e più evidente costo è l’Irpef,quella parte di
tassazione,cioè,che colpisce il reddito delle persone,il secondo è l'ICI (imposta comunale sugli
immobili), la cui aliquota varia da comune a comune in base alla rendita catastale. I comuni
concedono una detrazione per chi affitta come prima casa o che locano a canone concordato.
Registrazione del contratto. Salvo patti contrattuali contrari,l’onere di
registrazione è a carico, per metà, del proprietario,così come il costo del suo annuale
rinnovo.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Se le spese
condominiali e dell’unità oggetto di locazione per l’uso e il godimento sono a carico
dell’inquilino,è il proprietario di casa che sopporto tutte le spese straordinarie – le
spese,cioè,utili alla conservazione dei beni dati in locazione e di quelli comuni condominiali (per
esempio l’ installazione, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme di sicurezza e
di risparmio energetico degli impianti, la ricostruzione di tetti e di pavimenti dei locali o della
parti comuni (cortile, androne), la sostituzione di piastrelle alle pareti, gronde e pluviali, le
cassette per la posta e i bidoni nuovi, le spese per l'occupazione di spazi pubblici con
impalcature). Sono,inoltre, a carico del proprietario,l'onorario dell'amministratore e le polizze
assicurative, oltre al 10% delle spese di portierato e l'acquisto o la sostituzione di apparecchi
per la pulizia.
Determinare il reddito dei fabbricati
locati
Concorre a formare il reddito da fabbricato del proprietario anche
l’ammontare del canone annuo indicato sul contratto di locazione e contribuisce a formare il
reddito complessivo su cui calcolare l’Irpef.
Più precisamente, per chi affitta una casa (e
le relative pertinenze) costituisce reddito da assoggettare a tassazione il maggiore tra i seguenti
due importi:
Immobili di interesse storico e/o artistico
Il reddito relativo agli
immobili ad uso abitativo riconosciuti di interesse storico e/o artistico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089 (attualmente l’interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto
in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando la più
bassa fra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato
l’immobile, a prescindere dall’eventuale locazione del bene ad un canone inferiore.
Quando l’inquilino è moroso
Il canone di locazione
si dichiara anche quando non sia stato effettivamente percepito ma,l’importo non concorre a formare
il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. In particolare, nel caso in cui il giudice confermi la morosità
dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare
pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane,
comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito sulla base della sola
rendita catastale.
Quando si ha diritto a
riduzioni
Locazione di unità immobiliare sita in un Comune ad alta
“tensione abitativa”
Quando i proprietari concedono in locazione a canone
concordato in uno dei Comuni definiti ad alta “tensione abitativa, alla riduzione forfetaria del
reddito (pari al canone) del 15% si aggiunge un’ulteriore riduzione del 30% (da calcolare
sull’importo già ridotto).
In pratica, nella dichiarazione dei redditi si indicherà il
canone ridotto del 40,5%.
Locazione a persone in condizioni di disagio abitativo
Indipendentemente dal Comune in cui si trovano gli immobili, sono previste
agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a persone in condizioni di disagio
abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo
familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, a condizione che:
In sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi, a favore dei proprietari che concedono (in questi casi) gli immobili in locazione sono
previste le seguenti agevolazioni:
1. riduzione forfetaria del 15%
sul reddito (pari al canone) si aggiunge un’ulteriore riduzione del 30% (da calcolare sull’importo
già ridotto) se l’immobile è locato ad enti locali con contratti di locazione della durata fino a
due anni, non rinnovabili né prorogabili, per soddisfare le esigenze abitative delle persone
disagiate. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti
stipulati direttamente tra il locatore e il beneficiario della concessione amministrativa .
2. alla riduzione forfetaria del 15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un’ulteriore riduzione del 70% (da calcolare sull’importo già ridotto) se l’immobile è locato:
LE LOCAZIONI ESCLUSE DA ULTERIORE RIDUZIONE
Sono quelle che presentano :
Detrazione per i contratti a
canone concordato
Gli inquilini per i quali l’immobile preso in affitto
costituisce l’abitazione principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato
stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98), hanno diritto alla seguente
detrazione dall’Irpef:
La detrazione non
compete, inoltre, per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contraenti privati (ad
esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari
non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione va rapportata al numero dei giorni
dell’anno durante il quale la casa è stata effettiva-mente utilizzata come abitazione principale e
va ripartita tra i contraenti, in caso di cointestazione del contratto di locazione.
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza
per motivi di lavoro
Dal periodo d'imposta 2001, il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i primi 3 anni, della seguente detrazione dall’Irpef:
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo la detrazione non spetta. L’agevolazione compete a condizione che:
La detrazione non è riconosciuta ai possessori di redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell’anno
durante il quale la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale. Nel caso di
intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli
intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura
spettante a ciascuno in relazione al proprio reddito.
Ad esempio, se i contraenti sono 3 e
solo uno di loro è lavoratore dipendente, la detrazione compete solo a quest’ultimo, nella misura
del 100%.