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(17/06/2008)

L’affitto di immobili a extracomunitari irregolari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La condanna penale irrevocabile comporta anche la confisca dell’immobile.

Il recente D.L. n. 92/2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha previsto con l'art. 5 l'introduzione, nell'art. 12 T.U. sull'immigrazione di cui al D.Lgs. n. 286/98, del nuovo comma 5-bis, del seguente tenore:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».




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