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L'installazione dell'ascensore a favore di persona disabile va valutata con particolare attenzione

Se la decisione dell'installazione dell'ascensore è logica e adeguatamente motivata, essa diviene automaticamente inattaccabile.
Avv. Alessandro Gallucci 

La Cassazione, con la sentenza n. 2156 resa il 14 febbraio 2012, è tornata ad occuparsi di installazione di un ascensore da parte di un solo condomino in ragione della sua disabilità e legittimità dell’opera medesima.

Il risultato è quello che era lecito attendersi: bisogna contemperare gli interessi per fare in modo che né il condomino, né il condominio siano pregiudicati dalla decisione presa. Nel caso di specie l’installazione è stata considerata legittima.

In sintesi, qui di seguito, la cronistoria del caso concreto che ha portato alla sentenza. Una persona disabile nonché abitante ai piani di un edificio in condominio decide d’installare un ascensore per raggiungere la propria abitazione: diversamente gli sarebbe impossibile.

Molto prima di iniziare la realizzazione dell’opera v’era stata una deliberazione assembleare che aveva autorizzato un simile intervento.

Iniziato l’opera, però, il condominio, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si opponeva: l’ascensore menomava il diritto degli altri condomini all’uso delle parti comuni e soprattutto metteva in pericolo la sicurezza dell’edificio.

Così dicendo la compagine proponeva azione cautelare che veniva accolta: i lavori per la realizzazione dell’impianto dovevano essere fermati.

Seguivano il processo di primo grado, che ribaltava la decisione provvisoria, e quello di appello che confermava la sentenza di prime cure: l’ascensore in ragione delle condizioni fisiche dei condomini residenti ai piani alti, che lo stavano realizzando, doveva essere considerato legittimo.

Da qui il ricorso per Cassazione.

Nella pronuncia della Corte di legittimità si legge che “ i giudici di merito, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione dell'ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo (come del resto in un primo momento la stessa assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11).

Tale giudizio, correlato ad una motivata valutazione comparativa delle opposte esigenze, integra un apprezzamento riservato al giudice di merito, che, non inficiato da alcun profilo di testuale illogicità e conforme al già citato principio informatore civilistico, si sottrae ad ogni censura nella presente sede. (Cass. 14 febbraio 2012 n. 2156).

Come dire: se la decisione concernente l’installazione è logica e adeguatamente motivata, essa diviene automaticamente inattaccabile.

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