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L'amministratore non commette alcuno spoglio di proprietà se fa ridisegnare le strisce del parcheggio.

Non commette spoglio del possesso l'amministratore che, sollecitato dai condomini o sulla base di una deliberazione assembleare, dispone la ritinteggiatura delle strisce per il parcheggio delle auto.
Avv. Alessandro Gallucci 

I condomini della compagine Alfa, riuniti in assemblea, incaricano l’amministratore di procedere al rifacimento delle strisce di delimitazione dei posti auto, sostanzialmente sbiadite.

Per la ritinteggiatura il mandatario da incarico al portiere dello stabile: quest’ultimo agisce sulla base di una planimetria che riproduceva le strisce in modo difforme da quelle preesistenti.

La piantina non era stata consegnata al portiere dall’amministratore ma da uno dei condomini: il legale rappresentante della compagine, quindi, non era a conoscenza delle difformità.

Uno dei condomini, avvedutosi di tale difformità dei nuovi posti auto rispetto a quelli precedenti, decideva quindi di citare in giudizio l’amministratore condominiale accusandolo di spoglio della proprietà.

Questa la vicenda che ha portato alla sentenza n. 23538 dello scorso 10 novembre. La pronuncia ha escluso che l’amministratore avesse agito con l’animus spoliandi necessario per agire contro una persona con l’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c.

Dicono gli ermellini che “ secondo gli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici nell'ambito dell'indagine ai medesimi riservata, è emerso che i condomini avevano dato informalmente incarico all'amministratore semplicemente di ridisegnare la strisce delimitanti i posti macchina, perchè sbiadite: dunque, i Giudici hanno escluso che l'amministratore avesse agito, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 1, in esecuzione di una delibera emessa dall'assemblea nell'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, avendo piuttosto ritenuto che i condomini sollecitarono informalmente i poteri al medesimo spettanti ex art. 1130 c.c., n. 2), atteso che non si trattava di stabilire o modificare i posti auto a suo tempo assegnati quanto come detto di ripitturare la strisce già esistenti, in quanto sbiadite.

E i Giudici hanno chiarito come il (…), essendosi limitato a dare il relativo incarico al portiere, era del tutto ignaro che le strisce erano state apposte in difformità da quelli preesistenti, posto che ciò avvenne per l'iniziativa del condomino (…) che ebbe a consegnare direttamente al portiere (e non all’amministratore n.d.A.) la planimetria sulla base della quale vennero poi ridipinte le strisce di delimitazione dei posti auto.

Orbene, sulla base degli accertamenti compiuti, la sentenza ha correttamente escluso la sussistenza dell'animus spoliandi nell'amministratore, atteso che in tema di azione di reintegrazione del possesso a seguito di spoglio, l'animus spoliandi postula la consapevolezza nell'autore dello spoglio di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore)” (Cass. 10 novembre 2011 n. 23538).

In definitiva: non commette spoglio del possesso l’amministratore che, sollecitato dai condomini o sulla base di una deliberazione assembleare, dispone la ritinteggiatura delle strisce per il parcheggio delle auto e questa, poi, viene eseguita difformemente dalla situazione di fatto e di diritto preesistente.

Al massimo, aggiungiamo noi, potrebbe essere considerato responsabile per non aver vigilato adeguatamente. L’onere della prova, in tal caso, graverebbe comunque su chi lo accusa.

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