![]() | ![]() |
| - Home > Archivio > articoli > amministrazione > |
|
| Home | Sentenze | Leggi | Codice Civile | Moduli | |
| Forum | F.A.Q. | Articoli | Libri | Manuale |
|
(17/01/2006) L'antitrust 'boccia' il disegno di legge: no a elenco unico amministratori condomini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bollettino n. 51-52 del 9 gennaio 2006 Con il presente parere l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende evidenziare, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i profili di contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato contenuti nel testo unificato dei disegni di legge recanti modifiche alla normativa in materia di condominio (A.S. nn. 622-1659-1708-2587-3309). Ci si riferisce in particolare alla previsione contenuta all’articolo 19, comma 2, con la quale viene istituito l’elenco pubblico degli amministratori di condominio a cui dovranno obbligatoriamente iscriversi tutti coloro che intendono amministrare condomini. Per effetto di tale disposizione viene quindi preclusa l’attività di amministratore di condominio a coloro che non risultano iscritti in detto elenco. La norma pertanto, condizionando l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio ad un’iscrizione obbligatoria in un elenco tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e rafforzando tale obbligo con la previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di mancata iscrizione o di omessa o inesatta comunicazione dei dati richiesti, determina un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Al riguardo si osserva che l’Autorità in più occasioni (si veda, in particolare, l’indagine conoscitiva sul Settore degli ordini e collegi professionali (provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997), la segnalazione del 18 dicembre 1997 (AS118 - Istituzione di nuovi ordini professionali, in Boll. AGCM 51/1997), la segnalazione del 29 ottobre 1998 (AS153 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in Boll. AGCM 43/1999), la segnalazione del 30 ottobre 2003 (AS268 - Regolamentazione dell’attività di insegnamento nel settore dello sport, in Boll. AGCM 44/2003), la segnalazione del 2 dicembre 2004 (AS287 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, in Boll. AGCM 49/2004) e, da ultimo, la segnalazione del 16 novembre 2005 (AS316 – Liberalizzazione dei servizi professionali, in Boll. AGCM 45/2005), ha affermato il principio per cui l’esercizio di una professione è in linea generale libero e pertanto le limitazioni poste dal legislatore all’esercizio della stessa devono avere carattere eccezionale e trovare giustificazione BOLLETTINO N. 51-52 DEL 9 GENNAIO 2006 76 nella particolare rilevanza dell’attività svolta. Poiché le riserve di attività si giustificano solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di interessi generali, risulta difficile riscontrare dette esigenze con riguardo a professioni rispetto alle quali, fino ad oggi, non era stata avvertita la necessità di creare esclusive. In quest’ottica, la previsione di un elenco pubblico degli amministratori di condominio, oltre a non apparire funzionale alla tutela di interessi generali, non appare neppure una misura proporzionata rispetto all’obiettivo di sanare imperfezioni di mercato di significativo rilievo (asimmetrie informative tra consumatore e amministratore), altrimenti suscettibili di produrre risultati inefficienti. L’elenco infatti, non appare idoneo ad assicurare all’utente-consumatore dei servizi in esame la capacità tecnica e professionale degli amministratori iscritti. La norma infatti non attribuisce alle Camere di Commercio il compito di promuovere la formazione degli amministratori di condominio al fine di garantirne l’aggiornamento delle conoscenze, né di vigilare sui loro comportamenti. Diversamente, la tutela del consumatore in caso di asimmetrie informative, potrebbe essere soddisfatta più efficacemente attraverso sistemi di certificazione di qualità basati su meccanismi diversi e meno restrittivi della concorrenza di quelli di un elenco. L’Autorità confida pertanto che, nel corso della discussione in sede parlamentare, le presenti osservazioni possano essere tenute in adeguata considerazione. >> Decreto ingiuntivo: email e fax costituiscono prova scritta |
Acc.Totali |
NetWork: Condominio web.com - Pagineprofessionisti.it |
| © Condominioweb 2000-08 by La Medica. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. |