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(10/01/2006) Privacy dei condomini e amministratore Di seguito proponiamo i principali aspetti, segnalati dal centro studi Alac, su cui il Garante ha già fatto conoscere il proprio avviso. - È lecito trascrivere i nomi e gli importi dei morosi nei verbali dell'assemblea condominiale (Pronuncia del 16 Luglio 2003); - Tutti i condomini sono oggetto di un unico trattamento dati e quindi hanno il diritto a conoscere le informazioni sull'amministrazione, sul funzionamento del condominio, e quindi anche le posizioni debitorie e creditorie dei singoli condomini (Pronuncia del 16 luglio 2003); - Dette posizioni debitorie dei singoli condomini non possono essere apposte in bacheca né possono apporsi in bacheca avvisi indirizzati ai singoli condomini morosi; - L'amministratore può e deve fare conoscere ai condomini gli aspetti gestionali del condominio. Non deve metterne al corrente gli estranei. - L'amministratore non può comunicare i numeri di telefono dei condomini ad altri condomini, perché non sono utili alla gestione. Può farlo ma solo previa autorizzazione degli interessati (Pronuncia del 19 maggio 2000); - Le riprese in videosorveglianza delle aree condominiali sono possibili solo per preservare da concrete situazioni di pericolo la sicurezza delle persone e la tutela dei beni (Provvedimento del 29 aprile 2004). - I videocitofoni sono ammissibili come lo sono gli altri apparecchi che rilevano immagini (videocamere) o suoni senza la registrazione. E però necessaria un'informativa per coloro che accedono allo stabile che ne devono essere informati. >> Decreto ingiuntivo: email e fax costituiscono prova scritta |
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