Anche se il regolamento lo vieta, la corte di cassazione consente al dermatologo di destinare l'immobile a studio dermatologico.
Il pericolo della diffusione di malattie infettive, non hanno più senso alla luce degli sviluppi della scienza medica con la sentenza n. 4125/2001 .
Naturalmente lo studio deve anche tener conto di non causare alcun nocumento alla tranquillità e al buon nome e decoro della casa.
Quindi nessuna clausola che vieta l'avvio di una attività di cura delle malattie infettive puo' ritenersi valida dato che all'inizio del terzo millennio non appare più logica l'equiparazione delle malattie contagiose, che possono trasmettersi da un individuo a un altro mediante contatto diretto o indiretto, a quelle infettive, che si propagano più facilmente.