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Maggiori garanzie per chi acquista una casa

Maggiori garanzie per chi acquista una casa

(12/10/2005)Schema Dlgs 10.6.2005
Più garanzie per chi acquista casa. Nel Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, il governo ha approvato il decreto legislativo che attua la legge delega 210 dell’agosto 2004, per la “tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti” di immobili ancora da costruire. In particolare con il provvedimento vengono assicurate maggiori garanzie contro i rischi di fallimento del costruttore. Si definiscono innanzitutto i soggetti coinvolti dal provvedimento e le relative fattispecie: l’acquirente viene definito come la persona fisica che stipula un contratto, compreso quello di leasing, che prevede l’acquisto o il trasferimento non immediato, anche per un parente di primo grado, di un immobile o come la persona che ha assunto obbligazioni con una cooperativa, anche senza essere socio, per l’ottenimento dell’immobile; il costruttore viene identificato nell’imprenditore o nella cooperativa edilizia che promettono in vendita o vendono un immobile da costruire; le situazioni di crisi da cui devono venire tutelati gli acquirenti sono il fallimento, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa; viene anche fissata la categoria degli immobili da costruire, identificati in quegli immobili per i quali è stato richiesto il permesso di costruzione ma che non sono ancora agibili. Per la tutela vera e proprio viene previsto l’obbligo del costruttore di procurarsi e consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere, prima che sia stato effettuato il trasferimento della proprietà. La violazione dell’obbligo è motivo di nullità del contratto. Il costruttore dovrà anche stipulare una assicurazione a beneficio dell’acquirente contro i difetti dell’immobile. Le modalità di riscossione della garanzia fideiussoria vengono semplificate, per facilitare il recupero delle somme versate dall’acquirente. Viene anche istituito un Fondo di solidarietà per quei soggetti che sono risultati vittime di passati fallimenti dei costruttori: il fondo però spiega la sua efficacia per quelle situazioni di crisi che hanno colpito i costruttori dal 31 dicembre 1993 alla data di entrata in vigore del certo. Il provvedimento, che ha già ricevuto i parerei delle Commissioni parlamentari, è stato approvato in via definitiva.
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