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(12/05/2005) Decreto ingiuntivo: email e fax costituiscono prova scritta Tribunale di Ancona con ordinanza 09.04.2005 Nell'evoluzione del linguaggio commerciale una e-mail e un fax non possono NON essere considerati documenti validi giuridicamente e quindi costituire "forma scritta" e "prova scritta" (a fini contrattuali e processuali). La prova scritta ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione di un provvedimento monitorio richiesta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 648, c.p.c., può ravvisarsi anche nell’intercorsa corrispondenza, trasmessa via fax ed e-mail a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente per il riconoscimento della pretesa di credito vantata nei confronti dell’opposto" >> Cancellazione di ipoteca giudiziale a favore del condominio |
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