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Delimitazione dell'area destinata a parcheggio con una sbarra: la deliberazione che la dispone è valida ed efficace.

Apposizione di barre automatizzate di chiusura dell'area di parcheggio condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Con una sentenza del 2 febbraio 2011, il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, torna ad affrontare il tema della disciplina dell’uso delle cose comuni deliberato dall’assemblea e degli eventuali profili d’illegittimità della deliberazione.

In sostanza, è questo il sunto della decisione del Tribunale piemontese, ben può l’assemblea con il fine di migliorare il godimento delle parti comuni (nel caso di specie di un’area destinata a parcheggio) prendere tutte le decisioni a ciò utili e le stesse (se adottate con le maggioranze di legge) debbono ritenersi valide ed efficaci nel limite in cui non comprimano i diritti dei singoli e più in generale non esulino dalla competenza della stessa assise condominiale.

In tal senso la sentenza è stata utile per ribadire, per l’ennesima volta conformemente a quanto stabilito nella storica pronuncia n. 4806 del 2005 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, quali vizi comportano la nullità della delibera.

Nel caso di specie alcuni condomini agivano, tra le altre cose, per sentire dichiarata la nullità della deliberazione con la quale l’assemblea aveva deciso l’apposizione di barre automatizzate di chiusura dell’area di parcheggio condominiale.Il Tribunale adito ha respinto le doglianze sul punto.

In particolare, si legge in sentenza, “ si tenga presente, in proposito, che le delibere dell'assemblea di condominio possono considerarsi nulle solo se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto (Trib. Modena, Sez. I, 08/02/2008 - Trib. Benevento, 26/02/2008).

Non par dubbio, invece, che la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 06.12.2005 (ossia sull’apposizione delle sbarre n.d.A.), non rientri nelle categorie citate.

Essa, infatti, non si ritiene abbia un oggetto impossibile o illecito, né si ritiene che abbia inciso su diritti indisponibili dei condomini; al contrario, avendo ad oggetto parti comuni del condominio, e non incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini sulle predette parti comuni, la delibera in questione ben poteva essere adottata dalla maggioranza condominiale, salvo eventuali contestazioni relative alla sussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo prescritti per legge, le quali, tuttavia, al massimo, avrebbero potuto incidere sull'annullabilità della medesima delibera ma non certamente sulla sua nullità. […] La delibera impugnata in questa sede, pertanto, avendo ad oggetto aree comuni condominiali per le quali venivano stabilite condizioni che ne avrebbero potuto migliorare il loro utilizzo da parte di tutti i condomini, risulta essere conforme al regolamento condominiale e come tale è da ritenersi legittima e del tutto valida ed efficace.

Per la sua adozione, non si ritiene, fosse necessaria l'unanimità dei consensi, ma l'approvazione a maggioranza.

Non par dubbio, infatti, che l'apposizione della barra in oggetto, abbia, in ogni caso, migliorato il godimento dell'area privata destinata a parcheggio, la quale, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nella fase istruttoria del presente procedimento, era spesso oggetto di "parcheggio selvaggio" (Trib. Ivrea 2 febbraio 2011).

In sostanza, per trarne una massima avente valore generale è possibile affermare che la regolamentazione dell’uso delle cose comuni, nel rispetto delle competenze assembleari, può spingersi fino alla delimitazione delle aree a ciò destinate.

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