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Obblighi dell'amministratore e proroga al 31 dicembre 2005 delle misure di sicurezza privacy

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(24/02/2005)
Obblighi dell'amministratore e proroga al 31 dicembre 2005 delle misure di sicurezza privacy

Disegno di legge Senato della Repubblica 09/02/2005, n. 3294

Prorogato il termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza al 31 dicembre 2005.
E' stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 5521 della Camera dei Deputati di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

Il nuovo art. 6-bis prevede, infatti, la proroga del termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza al 31 dicembre 2005.
Trattasi delle misure di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 (trattamenti con e senza l'ausilio di strumenti elettronici) e all'allegato B (disciplinare tecnico delle misure minime) del D.Lgs. n. 196/2003, non previste dal D.P.R. n. 318/1999, fra cui è compresa anche la stesura del documento programmatico sulla sicurezza.

Le protezioni previste dal Codice della privacy avrebbero dovuto essere approntate entro fine 2004 (si tratta già di una proroga, la scadenza originaria era il 30 giugno 2004), mentre ora si potrà aspettare fino al 31 dicembre 2005.

Inoltre, è stato prorogato al 31 marzo 2006, il termine per l'adeguamento per i titolari di trattamenti effettuati con strumenti elettronici, che oggettivamente non sono in grado di rispettare le prescrizioni di legge e che sono tenuti a descriverne le ragioni in un documento con data certa da conservare presso la propria struttura.

Per quanto riguarda l'oggligo dell'Amministratore di condominio, suggeriamo la lettura del seguente articolo:
http://www.confappi.it/upload/notizie/Privacy_modoimmobiliare_11_04.htm
http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12873




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