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In Condominio non si fuma negli spazi comuni

In Condominio non si fuma negli spazi comuni

(07/02/2005)Ministero della Salute, Ufficio IX, risposta al quesito prot. 1505-9/I-8-2 del 2 febbraio 2005
Risposta dura del Ministro della Salute al quesito posto dall'Anaci
In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue. Le disposizioni dell'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003 n.3 hanno portata ampia e pressoché generalizzata del divieto di fumare a esso conseguente, che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi <> e come tali contrassegnati, e dei locali privati <>.
 
La piena applicazione della nuova disciplina, ispirata al principio della <> nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica comporta l'applicazione del divieto di fumare anche nei locali comuni chiusi dei per l'indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della salute del fumo passivo.
 
Tali spazi (androni, scale, ascensori, sale riunione eccetera) non possono essere di fatto equiparati a una abitazione privata, in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti-<> dei locali e delle attrezzature in essi presenti- nello svolgimento della propria attività lavorativa (si pensi ad esempio agli addetti alle pulizie. alla manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della posta eccetera) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge. Tali locali, pertanto, non possono essere considerati privati e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato.
 
Da ciò deriva in primo luogo l'obbligo dell'apposizione dei cartelli secondo quanto indicato all'articolo 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004 . Per quanto attiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza del divieto, si ritiene che sia compito degli amministratori di condominio la predisposizione e l'apposizione dei cartelli.
 
Resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all'accertamento ed alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo.
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