Con la sentenza 3 agosto 2001, n. 10735 sulla tollerabilità del rumore nell'ambito condominiale, in particolare caso al suono o rumore provocato dall'uso domestico di un pianoforte, indipendemente dai decibel emessi, le lezioni di pianoforte non sono state giudicate lecite, al riguardo dell' art. 844 del c.c., in relazione alle caratteristiche dell'edificio , sociali ed intellettuali che normalmente si svolgono in un appartamento di civile abitazione.
Anche, se di norma, si ritiene che la destinazione dell'appartamento per civile abitazioni legittimi, oltre che l'abitazione , anche tutte le attività autonome che rappresentano una normale manifestazione della persona, come uno studio professionale etc..., non si puo' giustificare un superamento del limite di "normale" tollerabilità che, infatti, deve essere rispettato per qualsiasi attività relativa alla destinazione abitativa dell'unità immobiliare.
In questo caso, si parla di una attività esercitata per lucro, quindi il titolare e' obbligato, se vuole continuare, ad adottare le opportune cautele , come ad esempio un impianto d'insonorizzazione.