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Come fare per impugnare la deliberazione assembleare se l'amministratore non consegna il verbale?

Impugnare la deliberazione assembleare, che cosa fare se l'amministratore non consegna il verbale?
Avv. Alessandro Gallucci 

La deliberazione assembleare è obbligatoria per tutti i condomini (art. 1137, primo comma, c.c.). Ad ogni modo i condomini dissenzienti, quelli assenti e quelli astenuti (equiparati ai primi due dalla giurisprudenza) possono impugnare la decisione che assumono essere invalida entro trenta giorni che per i contrari e gli astenuti decorrono dal giorno della sua assunzione mentre per gli assenti da quello della comunicazione del verbale (art. 1137 c.c.).

In dottrina e giurisprudenza s’è sempre fatta distinzione tra deliberazione nulla e annullabile. Le Sezioni Unite, e di seguito tutti i giudici chiamati ad esprimersi sulla questione, hanno specificato che “ sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto"; sono, invece, annullabili "le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”(così Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).

Ciò chiarito è bene evidenziare, quindi, che solamente per le deliberazioni annullabili bisogna rispettare il termine di 30 giorni mentre per quelle nulle l’impugnativa potrà avvenire in ogni tempo. E’ evidente che, in relazione alle deliberazioni annullabili, per il condomino assente non si pone alcun problema.

Facendo riferimento ad esso, finché non si provvederà alla comunicazione del verbale, i termini per l’impugnazione sono da considerarsi sospesi con computo dal giorno successivo a quello della comunicazione.

Non così per i presenti che, invece, devono impugnare entro 30 giorni dalla deliberazione.

A questo punto una domanda sorge spontanea: che cosa fare se l’amministratore, per puro spirito ostruzionistico, si ostina nel non consegnare al condomino presente e dissenziente copia del verbale per l’impugnazione. I tempi della giustizia, si sa, sono assai lunghi ed anche un provvedimento d’urgenza – volto ad ottenere l’ordine giudiziale di consegna potrebbe non essere sufficiente ad assicurare il risultato sperato – potrebbe non essere sufficiente.

Che cosa fare, allora, in questi casi? E’ evidente che sarebbe sempre possibile chiedere la remissione in termini dimostrando che la causa del ritardo non è dovuta a colpa dell’impugnante, bensì alle scorrettezze dell’amministratore.

In secondo luogo lo stesso mandatario del condominio andrebbe incontro alla possibilità di vedersi revocato l’incarico per fondati sospetti di gravi irregolarità oltre che ad essere esposto ad un’azione di risarcimento del danno da parte di chi ne ha diritto.

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