![]() | ![]() |
| - Home > Archivio > articoli > amministrazione > |
|
| Home | Sentenze | Leggi | Codice Civile | Moduli | |
| Forum | F.A.Q. | Articoli | Libri | Manuale |
|
(13/12/2004) Fornitori condominiali: attenti allo statale Le disposizioni previste dai commi 9 e II dell' art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 20 marzo 2001, prevedono il divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. L'amministratore è obbligato a richedere al fornitore una preventiva autocertificazione dalla quale si possa rilevare eventualmente l'amministrazione pubblica d'appartenenza. Con l'autocertificazione è possibile ugualmente affidare l'incarico condominiale, ma la norma prevede l'obbligo di comunicare entro il 30 aprile i compensi erogati nell'anno precedente. In caso contrario il nucleo ispettivo della Guardia di Finanza, incaricato dell'accertamento delle violazioni, applica la sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689. >> Il condominio e l'amministratore: l'evoluzione della specie |
Acc.Totali |
NetWork: Condominio web.com - Pagineprofessionisti.it |
| © Condominioweb 2000-08 by La Medica. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. |