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Il cambio del gestore dell'energia elettrica e la decisione dell'assemblea di condominio: quali sono le maggioranze necessarie?

Condominio, stipula di un nuovo contratto per l'erogazione dell'energia elettrica. Quali maggioranze?
Avv. Alessandro Gallucci 

Per il funzionamento dei servizi condominiali (l’illuminazione delle scale oltre agli, eventuali, impianti di riscaldamento centralizzato, ascensore, autoclave, ecc.) è del tutto evidente che il condominio debba stipulare un contratto per l’erogazione dell’energia elettrica.

E’ ben probabile che la stipula venga fatta dal costruttore al momento dell’edificazione dello stabile. Con “l’apertura del mercato dell’energia elettrica” sono sorte una serie di società che si propongono, in concorrenza con l’originario unico fornitore, per divenire esse stesse le fornitrici del servizio. Non fa eccezione a questa offerta il condominio.

Nel caso della compagine condominiale è utile domandarsi: chi è legittimato a decidere sul passaggio ad un diverso gestore?

Al riguardo, in assenza di specifiche disposizioni normative, rifacendosi quindi ai principi generali in materia di diritto condominiale, è possibile affermare, con sufficiente margine di certezza, che sicuramente il potere di scelta non è posto in capo all’amministratore.

Se è vero, infatti, che al mandatario dei condomini spetta il compito di “ disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini” (art. 1130, primo comma n. 2, c.c.) è altrettanto incontestabile che queste attribuzioni si riferiscono alla gestione ordinaria delle cose comuni nell’ambito delle indicazioni ricevute dall’assemblea mentre il cambio di fornitore non rientra sicuramente tra questi.

In questo contesto, dunque, la decisione deve essere adottata dall’assemblea di condominio. Con quali maggioranze? Trattandosi di materia attinente l’ordinaria gestione delle cose comuni finalizzata ad ottenere il miglior godimento (in questo caso nel senso di miglior godimento = maggior risparmio) è ben possibile concludere per l’approvazione a maggioranza semplice.

Ricordiamo che a livello generale, in prima convocazione, debbono considerasi valide “ le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”, mentre in seconda convocazione “la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio”.

Stando cos’ le cose è possibile affermare quanto segue: in prima convocazione il cambio di fornitore del servizio di energia elettrica è possibile se la relativa deliberazione verrà adottata dalla maggioranza dei condomini interventi in assemblea che rappresenti quanto meno 500 millesimi. In seconda convocazione è indispensabile il voto favorevole di almeno un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di 333 millesimi (minimo).

Quanto alle informazioni da dare ai condomini, è bene evidenziare che trattandosi di questione che non può essere riconducibile tra quelle ordinarie, ossia non si può ritenere prevedibile che in seno di discussione del rendiconto di gestione possa essere decisa anche la variazione di fornitore del servizio.

In tal senso, dunque, per una corretta deliberazione è necessario che la questione si specificamente menzionata nell’ordine del giorno (art. 1105, terzo comma, c.c.)

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