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Le violazioni del locatario

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(18/10/2003)
Le violazioni del locatario

Nel caso di violazione di disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare singoli locali dell'edificio a determinati usi, il condominio può chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento sito nel fabbricato condominiale, la cessazione della destinazione abusiva e l’osservanza in forma specifica delle istituite limitazioni, in quanto il conduttore non può trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino suo locatore.

In tali circostanze, qualora il conduttore sia chiamato in giudizio perché cessi il comportamento abusivo, dovrà essere chiamato anche il proprietario dell’immobile. In tali ipotesi. (litisconsorzio necessario).

La Suprema Corte ha affermato [ sentenza n. 8239 del 29 agosto 1997] che il condomino-locatore, in quanto principale destinatario delle norme regolamentari, si pone nei confronti della collettività condominiale non solo come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua, ma anche come responsabile delle violazione delle stesse norme da parte del conduttore del suo bene, essendo tenuto non solo ad imporre contrattualmente al conduttore il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal regolamento, ma altresì a prevenire le violazioni ed a sanzionarle anche mediante la cessazione del rapporto di locazione.




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