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(04/10/2004) Le responsabilità nell’appalto Per i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere, risponde direttamente l'appaltatore.Di regola il condominio non è responsabile dei danni che i terzi hanno subito per colpa dell'appaltatore o delle persone che agiscono sotto la sua sorveglianza. Ed è sempre lui che, ovviamente, risponde del mancato rispetto delle norme infortunistiche nel cantiere. Eccezioni alla responsabilità dell'appaltatore. Il committente che affidi un appalto a una persona o a una ditta che non ha, in modo manifesto, le qualità o l'organizzazione per eseguire quanto previsto, finisce per essere corresponsabile, non solo dell'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, ma anche di eventuali danni a terzi. Anzi, la legge 494 del 1996 rende in questo caso il committente corresponsabile anche del mancato rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, in caso di incidenti in cantiere, e il regolamento di attuazione delle norme sulle detrazioni fiscali sul recupero (il famoso 36%, passato poi a 41% delle spese sostenute), gli nega il diritto agli sconti fiscali. Non è finita: varie norme impiantistiche, prima tra tutte la legge n. 46 del 1990, impongono, pena sanzioni, l'affidamento dei lavori a ditte qualificate, perché iscritte agli appositi ruoli della Camera di Commercio. A scusa dell'appaltatore sono state in passato invocate dalla giurisprudenza anche disposizioni contrattuali molto restrittive o violente ingerenze del committente che lo privino della necessaria autonomia. Se egli manifesta il suo dissenso al committente, e questi insiste nell'esecuzione, può essere esonerato da responsabilità (ma a patto che in buona fede creda che non si corrano veri rischi). Una responsabilità del condominio può essere prospettata quando il committente si sia intromesso direttamente ed attivamente nella esecuzione materiale delle opere, causando il danno come conseguenza di tale ingerenza, ovvero quando abbia affidato l'opera ad un appaltatore palesemente privo della organizzazione necessaria o della capacità tecnica per eseguire l'opera oppure quando il condominio in persona dell'amministratore abbia mantenuto la custodia dell'immobile o della parte di esso interessata dai lavori. Il condominio ha l'obbligo di verificare se le misure adottate appaiono idonee a costituire una situazione di pericolo per la facilità di accesso di estranei alle abitazioni. In altre parole, l'inadeguatezza deve essere evidente e apparire a un esame sommario. Per quanto riguarda la responsabilità del condominio in caso di furti negli appartamenti, si rileva una certa discordanza nelle decisioni. La giurisprudenza (Appello Milano 16 maggio 1997, n. 1548) ha affermato, che la corresponsabilità colposa per i furti nelle abitazioni deve senz'altro ascriversi anche al condominio, e trova fondamento nel fatto di avere tollerato che la ditta appaltatrice si servisse di mezzi non adeguati a garantire la sicurezza altrui. >> Potabilità acque: nessun controllo da parte degli amministratori condominiali |
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