Ogni condomino ha diritto ad esprimere il suo voto in assemblea. Per fare ciò può partecipare personalmente oppure per delega (art. 67, primo comma, disp. att. c.c.).
“
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente” (art. 67, secondo comma, disp. att. c.c.). Per dirla in breve ad ogni unità immobiliare che abbia più d’un proprietario spetta un solo rappresentante ed un solo voto.
Il codice civile, all’ultimo comma dell’art. 1136, specifica che
delle deliberazioni deve redigersi il processo verbale. Ciò vuol dire che in questo documento devono essere
riportati i nomi dei partecipanti, il loro voto e di conseguenza le maggioranze raggiunte in relazione ad ogni singoli punto all’ordine del giorno poste in discussione. Un verbale incompleto, ossia un atto dal quale non sia possibile desumere le informazioni necessarie a valutare la regolarità della decisione, rende la deliberazione annullabile.
La legge non prescrive particolari formalità per la redazione del verbale. In tal senso, ad esempio, la Corte di Cassazione, in più d’occasione, ha affermato che “
non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dal’’art. 1136 c.c.(sent. 10 agosto 2009 n. 18192)” (Cass. 19 novembre 2009 n. 24456).
Redatto nei modi che ne garantiscano la validità “
il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi verificati” (Cass. 11 novembre 1992, n. 12119).
Che cosa accade se, contrariamente a quanto descritto in tale atto, le cose siano andate diversamente? Si pensi al condomino che voti contro ad una determinata decisione e subito dopo, e comunque prima della sua verbalizzazione si allontani dalla riunione. S’ipotizzi che per la confusione il suo voto venga conteggiato tra i favorevoli rendendo di fatto adottabile quanto proposto.
La presunzione di veridicità dei fatti in esso riportati, di cui parla la giurisprudenza, comporta delle conseguenze di non poco conto.
In primis, va detto che
per le deliberazioni assembleari una volta conclusasi la riunione non esiste un procedimento di correzione degli errori materiali. Ciò vuol dire che una simile inesattezza comporterebbe l’annullabilità della decisione (per mancanza dei quorum deliberativi) ed imporrebbe all’interessato d’impugnare nei modi e nei termini di cui all’art. 1137 c.c.
In secondo luogo l’errore produce i propri effetti anche in relazione all’onere della prova. Nella stessa pronuncia su citata, infatti, proprio il Supremo Collegio ebbe modo di specificare che “
spetta al condomino il quale impugna la deliberazione assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto” (Cass. 11 novembre 1992, n. 12119).
E’ consigliabile, dunque, visti i
disagi che l’erronea verbalizzazione può comportare, stare molto attenti e chiedere di rileggere il verbale sia dopo ogni singola votazione, sia al termine dell’assemblea.
CondominioWeb.com
Avv. Alessandro Gallucci