Il condominio, così come qualsiasi altro soggetto individuale o collettivo, può avere la necessità di doversi rivolgere ad un tecnico (nell’ambito delle rispettive competenze ingegnere, architetto, geometra, ecc.) per la redazione di una perizia.
Si pensi alle ipotesi in cui si manifestano
fenomeni infiltrativi riguardanti le parti comuni e quindi alla necessità di fare le indagini utili a comprenderne le cause, ai casi di bisogno di eseguire interventi manutentivi e quindi all’opportunità d’incaricare un tecnico per le verifica delle opere effettivamente necessarie, ecc.
In tutti questi casi, così come in altri non nominati, è lecito domandarsi:
chi sarà legittimato a nominare il tecnico? In base a quali criteri dovranno essere ripartite le spese relative al suo onorario?
Per rispondere al primo quesito è necessario
verificare se l’intervento del tecnico è tra quelli che rientrano nelle competenze dell’amministratore o dell’assemblea. Così ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 4, c.c. l’amministratore deve “
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio”. Si pensi, per tornare all’esempio di prima, all’
ipotesi in cui nelle parti comuni dell’edificio si manifestino infiltrazioni. In alcune circostanze non è agevole individuare la causa del danno. Stando così le cose l’
amministratore di condominio, ben potrà, sulla base dei propri poteri finalizzati alla conservazione nel migliore stato delle parti comuni dello stabile, incaricare un tecnico per far eseguire una valutazione dello stato dei luoghi finalizzata all’accertamento delle ragioni dei fenomeni infiltrativi.
Nel caso, invece, di lavori straordinari (siano essi o meno di notevole entità) che non rivestano carattere d’urgenza (in tal caso, infatti, l’amministratore potrebbe ai sensi dell’art. 1135, secondo comma, c.c. agire autonomamente)
la competenza a deliberarli spetterà all’assemblea. Ciò vuol dire che sarà anche compito dell’assise decidere se sia il caso, o meno, di incaricare un tecnico per una valutazione preventiva del tipo d’interventi da eseguire.
Se la decisione deve essere dell’assemblea, quali sono le maggioranze necessarie a deliberare in tal senso?
Al riguardo non è errato affermare che i
Quorum deliberativi sono quelli necessari per gli interventi deliberati.
Così se si tratta di opere straordinarie di notevole entità la delibera d’affidamento dell’incarico al tecnico sarà valida se riporterà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Stesse maggioranze per gli interventi straordinari che non rivestano il carattere di notevole entità se deliberati in prima convocazione mentre in seconda sarà sufficiente “
un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio” (art. 1136, terzo comma, c.c.).
Si potrebbe obiettare che
solo dopo la redazione della relazione peritale ci si renda conto che i lavori da effettuare sono di notevole entità: questa circostanza è influente ai fini della nomina del tecnico? La risposta è negativa, poiché sebbene relazione tecnica e manutenzione siano tra loro strettamente connesse, si è detto che la prima viene affidata proprio per avere un quadro più chiaro della seconda e quindi può ben accadere che solo dopo la sua redazione si addivenga alla conclusione che gli interventi manutentivi siano di notevole entità. In questo caso essi dovranno essere deliberati con le maggioranze all’uopo previste (art. 1136, quarto comma, c.c.) e ciò non avrà nessuna influenza sulla nomina del tecnico fatta in precedenza con maggioranze differenti.
Quanto all’onorario del professionista, infine, trattandosi, seppur
latu sensu, di spesa inerente interventi di tipo conservativo, esso deve essere ripartito tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c.
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Avv. Alessandro Gallucci