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(14/05/2004) ANACI contraria al testo unificato sulla disciplina di settore. Riforma del condominio da rivedere a cura di ANACI, in ItaliaOggi marzo 2004 L’ANACI ha sempre guardato con diffidenza alle ipotesi di riforma della normativa condominiale senza una preventiva approfondita valutazione degli addetti ai lavori e il testo unificato del comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato è andato al di là delle proposte indicate nei disegni di legge già presentati individuando una sorta di riforma contro l’amministratore, ovviamente non condivisibile. La disciplina sembra uniformarsi ad una configurazione più ampia del mandato con poteri per l’amministratore che incidono sulle proprietà esclusive, lo coinvolge direttamente nei rapporti di vicinato, lo impegna come garante della solidarietà tra obbligati in regola e morosi stabilendo una sanzione non congrua, lo investe di valutazioni importanti per quanto concerne le delibere riferite alla modifica della destinazione d’uso delle parti comuni. Attribuzioni così rilevanti per l’unico garante del patrimonio edilizio privato investito di interessi pubblici da tutelare la cui figura professionale è ancora priva di qualificazione giuridica. Il registro degli amministratori presso le Camere di Commercio (RAR) è istituito quale semplice formalità di pubblicità-notizia senza richiedere particolari requisiti (l’analfabeta potrà continuare ad amministrare). Le novità più criticabili sono le seguenti: ? la proposta di delibera per la modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni desta perplessità per la formazione della volontà al di sopra al di fuori dell’assemblea, per il coordinamento dei tempi per l’avviso di convocazione, per i termini ai fini delle impugnative; ? il divieto di amministrare per le società di capitali contrasta con una serie di norme: legge n. 1966/39, D.P.R. n. 361/94, D.Lgs. n. 104/96, art. 85 Trattato CE; ? la necessità di una delibera per effettuare prelevamenti dal c/c bancario o postale peraltro a firma congiunta, rappresenta un notevole ostacolo operativo ed è incoerente con l’ampliamento delle funzioni proposte; ? la redazione del rendiconto con il criterio di cassa contrasta con l’unica sentenza di legittimità (10815 del 16 agosto 2000) e con i normali criteri contabili; ? per la tenuta dell’anagrafe condominiale l’amministratore non può conoscere l’omissione della comunicazione da parte dell’acquirente di una unità immobiliare se non attraverso una periodica e onerosa visura dei registri immobiliari; ? la concessione del diritto di voto al conduttore per l’ordinaria amministrazione e il godimento delle cose e servizi comuni determina una serie di interrogativi in ordine al destinatario dell’obbligo di convocazione e alla possibilità di attivare procedure coattive nei confronti di obbligati ritenuti estranei al condominio da dottrina e giurisprudenza. L’ANACI ha già fatto sentire la sua voce proponendo emendamenti ad un testo in più parti scoordinato e resterà vigile perché la funzione dell’amministratore non venga ulteriormente penalizzata. >> Il condominio e l'amministratore: l'evoluzione della specie |
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