(22/04/2001) Delibera nulla o annullabile?
La delibera condominiale che deroga ai criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese, ovvero non sia approvata all’umanità (art. 1123 c.c.) è sempre nulla;
mentre è annullabile ( e perciò soggetta a impugnazione a pena di decadenza entro 30 giorni, ex articolo 1137 u.c c.c.) sola la delibera che, informa dell’articolo 1135, numero 3 c.c. ripartisce in concreto tali spese, violando i criteri prestabiliti, ma senza aver espressamente o implicitamente inteso derogarvi.
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