Il regolamento contrattuale, solitamente, viene predisposto dal costruttore dell'edificio, e costituisce parte integrante di tutti gli atti di acquisto stipulati dai diversi condomini.
Esso regola vari aspetti della vita condominiale. La cassazione è intervenuta negli anni, a parziale modifica di quanto stabilito dalla legge, al fine di impedire l’ostruzionismo dei condomini proprietari del maggior numero di millesimi.
Si e' precisato che “le clausole del regolamento condominiale contrattuale possono essere modificate solo con l'unanimità dei consensi dei condomini,
soltanto quando sono limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri”.
Ne consegue che anche in presenza di una
clausola in cui viene indicato che la
pulizia delle scale sarà suddivisa in base al valore millesimale di ogni singolo appartamento, il criterio di spesa potrà essere modificato dall’assemblea condominiale a maggioranza, ovvero ½ pìù 1 degli intervenuti che rappresentino almeno ½ del valore millesimale, sia in prima che in seconda convocazione.