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(22/01/2003) La Pubblicità sugli ascensori Con l'l’art.5 del D.P.R. 24.12.1951 n.1767 (Regolamento per l’impianto e l’esercizio di ascensori e montacarichi privati) fu possibile esporre, all’interno della cabina di un ascensori in uso privato, esclusivamente le targhe ed i cartelli con le indicazioni delle norme previste di legge. Successivamente, il D.P.R. 30 aprile 1999 n.162 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 95/16 CE sugli ascensori), capo II art.16 (norme per ascensori e montacarichi in servizio privato), ha stabilito le indicazioni che devono essere esposte all’interno della cabina e all’art.20, ha espressamente abrogato il sopra citato art.5 del D.P.R. 1767/51. COsi si può finalmente cedere in locazione lo spazio interno della propria cabina per l'affissione di messaggi pubblicitari ricavando un profitto .... >> L'impianto di riscaldamento centralizzato non scalda abbastanza? Il condomino deve comunque contribuire alle spese di mantenimento. |
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