Secondo l’art.1117 i locali della portineria e dell’alloggio del portiere sono da considerarsi oggetto di proprietà comune dei diversi appartamenti, salvo che non sia stato diversamente disposto nel titolo d’acquisto; di talché nel caso in cui gravi su di un appartamento condominiale ipoteca, la stessa si estenderà pro quota alle parti comuni di cui sopra, così come sancito dall’art 2811 c.c. che esplicitamente dispone che: "
l'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge".
All’uopo, dunque per rendere libero da ipoteca l’alloggio del portiere, occorrerà o indicare nel titolo d’acquisto la sua esclusione oppure restringere l’ipoteca stessa.