Il Tribunale di Salerno, con una sentenza resa lo scorso 10 novembre 2009, va ad occuparsi dei limiti del giudizio d’impugnazione delle deliberazioni condominiali.
Secondo il giudice campano l’oggetto della controversia può riguardare, sempre e soltanto, la legittimità delle deliberazioni e l’intervento giurisdizionale non può mai spingersi fino all’esame del merito della scelta effettuata dall’assise.
Per dirla in breve, quindi, la discrezionalità dell’assemblea è insindacabile.
In sostanza, è legittimo chiedere l’annullamento di una deliberazione relativa a opere di manutenzione straordinaria per l’insufficienza dei quorum ma non è lecito domandare alla magistratura di sostituirsi all’assemblea nella scelta della ditta incaricata.
Vale la pena capire perché si è giunti a questa decisione.
Nella fattispecie concreta i ricorrenti lamentavano, tra le varie cose, l’illegittimità dell’approvazione del rendiconto consuntivo e della nomina dell’amministratore sia in relazione a profili attinenti il mancato raggiungimento dei quorum deliberativi, sia per ciò che concerneva il merito di tali decisioni. Il giudice campano, prima di prendere posizione in relazione alla vicenda, ha inquadrato le figure dell’assemblea di condominio, dell’amministratore ed i poteri dei singoli condomini, in relazione alle gestione del condominio.
Dice il giudicante che “
all'assemblea, essenzialmente, la legge assegna una competenza di ordine generale, il cui ambito preciso si definisce avuto riguardo alla circostanza che il settore della "gestione", con le scelte discrezionali di merito che sono implicite, è regolato secondo il metodo collegiale ed il principio maggioritario. In questo contesto si spiega la rilevanza circoscritta della posizione dei singoli condomini, i cui poteri individuali in tema di amministrazione sono limitati alla partecipazione ed alla votazione in assemblea (ed alla impugnazione delle delibere). Dagli artt. 1130 comma ult., 1135 n. 3 e 1137 comma 2 e 3 cod. civ., rispettivamente, sono così disciplinati l'obbligo dell'amministratore del condominio di predisporre e di presentare il rendiconto annuale all'approvazione dell'assemblea; la competenza dell'assemblea in ordine alla verifica ed alla approvazione del rendiconto, concernente il bilancio consuntivo; i poteri dei singoli condomini relativi al controllo dell'operato dell'amministratore, che si esauriscono con la partecipazione e con il voto in assemblea e, eventualmente, con la impugnazione delle delibere. L'amministratore di un edificio in regime del condominio è tenuto a dare il conto della gestione alla fine di ciascun anno (art. 1130 comma ult. cod. civ.): l'assemblea dei condomini è legittimata a verificare e ad approvare il rendiconto annuale dell'amministratore (art. 1135 n. 3 cod. civ.); i condomini assenti o dissenzienti possono impugnare la deliberazione, che approva il rendiconto, facendo ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di 30 giorni (art. 1137 comma 2 e 3 cod. civ.)” (Trib. Salerno 10 novembre 2009).
Riallacciandosi ad un precedente reso dalla Suprema Corte di Cassazione, il magistrato salernitano continua la disamina delle funzioni dell’assemblea inquadrando in modo preciso e puntuale le conseguenze di una deliberazione ed i limiti del giudizio d’impugnazione in relazione alla stessa. In tal senso si legge nelle motivazioni della sentenza che “
nella riunione assembleare dedicata alla approvazione del rendiconto, le osservazioni ed i rilievi dei singoli partecipanti inevitabilmente sfociano nella votazione, che approva o respinge il consuntivo. Se il rendiconto viene approvato, all'operato dell'amministratore il singolo condomino non può più rivolgere censure, come invece continuano qui a fare i due attuali ricorrenti: il singolo condomino può soltanto impugnare la delibera non per ragioni di merito, ma nei soli casi e secondo i modi fissati dall'art. 1137 comma 2 e 3 cod. civ.. In sostanza, una volta che l'amministratore abbia presentato il rendiconto annuale all'assemblea dei partecipanti e questa lo abbia approvato, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali afferenti alla gestione delle parti comuni, al condomino dissenziente non resta che impugnare la delibera per ragioni di mera legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. II, 20 aprile 1994, n. 3747)” (così Trib. Salerno 10 novembre 2009).
In sostanza, ribadendo quanto detto all’inizio, il condomino che decida d’impugnare una deliberazione assembleare può chiedere che la stessa sia dichiarata annullabile, o che ne sia accertata la nullità, solo per ragioni attinenti ai profili di legittimità della stessa (es. omessa convocazione, mancato rispetto delle maggioranze, ecc.) e non anche per ottenere un provvedimento a lui più gradito.
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Avv. Alessandro Gallucci