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Installazione di un nuovo ascensore, diritto di fruire delle parti comuni

Installazione di un nuovo ascensore, diritto di fruire delle parti comuni

(17/12/2009)
L’installazione di un nuovo ascensore può essere eseguita a seguito di delibera assembleare e in tal caso — trattandosi di innovazione di costo gravoso e suscettibile di utilizzazione separata — l’innovazione deve essere approvata con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, Codice civile .Ai dissenzienti dovrà lasciarsi libertà di esonero dalla partecipazione alle spese di impianto,come già previsto dall’art. 1121 del codice civile. L’installazione può,quindi,essere eseguita a norma dell’articolo 1102 Codice civile, allorché la spesa relativa sia assunta dai soli condomini che intendano provvedervi e sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo all’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Ci sono pur sempre alcuni casi in cui l’installazione dell’ascensore è vietata. Casi previsti dall’articolo 1120, secondo comma, Codice civile, per il quale «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino». Si pensi,per esempio,ai casi in cui per recuperare spazio al vano ascensore si è costretti a ridurre l’ampiezza delle scale. In ogni caso dovrà essere salvaguardato il diritto di fruire delle parti comuni,compreso quello di chiedere,seppure esonerato dalla spesa iniziale,che sia prevista la fermata al piano,seppure inibita sino alla successiva partecipazione alla comproprietà.
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