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Niente condono se l'immobile non è antisismico.

Concessione edilizia negata poiché l'immobile non è antisismico.
Avv. Gian Luca Ballabio 

In una nazione come l'Italia ad alto rischio sismico dove l'edilizia abusiva o non rispettosa delle prescrizioni antisismiche ha causato e causa morti e danni agevolmente evitabili o quantomeno contenibili, appare opportuno richiamare l'attenzione su questa recente pronuncia del T.A.R. Palermo.

Il caso. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che negava la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 14 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 poiché non era stato prodotto il certificato di idoneità sismica dell'immobile. Il T.A.R. ha respinto il ricorso per i seguenti motivi.

Leggi anche: (Annullabile la concessione in sanatoria di un garage se il Comune non indica la compatibilità di tale opera)

Il certificato di idoneità antisismica. All'epoca della richiesta di concessione edilizia in sanatoria era vigente la disposizione dell'art. 35 della l. 47/1985 e ss.mm.ii. che prevedeva che il rilascio della concessione in sanatoria (anche nella forma del condono) fosse subordinato al deposito, presso l'Ufficio del Genio Civile, dell'eventuale progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e comunque all'acquisizione della certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, certificazione che va chiesta al predetto Ufficio e che solamente quest'ultimo è competente a rilasciare.

Il T.A.R., inoltre, ha precisato che tale certificazione non poteva riguardare unicamente le singole opere edilizie abusive, in quanto era necessario verificare la complessiva idoneità statica e sismica dell'immobile.

L'Amministrazione, infatti, deve accertare se "il palazzo e le sue mura portanti (fino alle più profonde fondamenta) siano in grado di sopportare gli effetti [?] della complessiva serie degli interventi modificativi effettuati e dunque il peso derivante dall'intera mole delle opere abusive via via autonomamente realizzate nel tempo dai vari condomini".

L'interesse pubblico all'antisismicità degli immobili. Nella sentenza in commento viene stabilito anche il principio secondo cui bisogna sempre operare "una valutazione più complessa, che presuppone un'indagine analitica, dettagliata, articolata e profonda; indagine da condurre scrupolosamente, con specifico riguardo alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia della vita umana dal pericolo di crolli e di disastri. E cioè non nell'interesse del singolo condominio, ma nel superiore interesse pubblico".

Pertanto, anche qualora la normativa non avesse previsto espressamente la presentazione della certificazione antisismica, vi applicherebbero comunque i principi generali del diritto amministrativo autorizzerebbero sempre l' Amministrazione a "richiedere la verifica della idoneità statica e sismica di un edificio ove sorgessero motivate preoccupazioni e/o perplessità al riguardo; o ove si paventasse il pericolo di crolli con conseguenti danni per la pubblica incolumità. In caso contrario si dovrebbe giungere all'aberrante conclusione che in presenza della documentazione prescritta dalla normativa sul condono edilizio, il rilascio della concessione in sanatoria costituirebbe un c.d. "atto dovuto", comportante il recesso di ogni potere dell'Amministrazione di intervenire nel procedimento mediante l'adozione di atti diretti a prevenire eventuali disastri.

Il che costituisce una palese assurdità, che contraddice ogni principio di logica oltreché di diritto".

L'importanza fondamentale del rispetto della normativa antisismica è stata oggetto anche di recenti pronunce della Corte Costituzionale.

Le pronunce della Corte Costituzionale. Con la sentenza 12 aprile 2013, n. 64, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni).

La disposizione della L.R. Veneto, infatti, stabiliva che nell'ambito degli interventi edilizi nelle zone classificate sismiche è esclusa la necessità del previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale per i «progetti» e le «opere di modesta complessità strutturale», privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale in base ad una procedura nella quale è prevista l'obbligatoria assunzione di un semplice parere da parte della Commissione sismica regionale

È stato ritenuto, quindi, che tale disposizione violasse:"i principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile e, specificamente, dell'art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si può cominciare alcun lavoro «senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".

Successivamente, con la sentenza 22 maggio 2013, n. 101, la Corte è intervenuta anche sugli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 "Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico").

Con tale pronuncia, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "delle norme della Regione Toscana che consentono la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità in sanatoriaper le opere edilizie realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione ovvero al momento dell'inizio dei lavori ovvero al momento della loro realizzazione.

Infatti, ciò contrasta con il principio statale della doppia conformità, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità e, pertanto, viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile".

La c.d. doppia conformità.
Infine, si rileva che la Corte Costituzionale abbia dichiarato che anche in tema di normativa antisismica è necessario rispettare il principio della c.d. doppia conformità stabilito dalla disposizione dell'art. 36 del T.U.E. che prescrive che "..ll responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". (si veda Cons.Stato, sez. V, sent. 11 giugno 2013,n. 3220; sez.

IV, 21 dicembre 2012, n. 6657; sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V, 29 maggio 2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 2006, n. 2306).

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