La suprema Corte con sentenza 246/1994 ha avuto modo di chiarire, che l'amministratore ha un generale potere-dovere “di riscuotere i contributi e le spese di manutenzione, nell’interesse dei condomini, ma non ha un’azione diretta nei confronti del conduttore”. Il diritto dell'amministratore, scaturente dal combinato disposto dell’art.1123 c.c. e 63 disp. attuative, gli impedisce di recuperare giudizialmente le spese condominiali del conduttore che và via, dopo aver usufruito (in questo caso) dell’acqua calda, erogata dalla caldaia centralizzata.