Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Quando è lecito appoggiare la canna fumaria sulla facciata del condominio ?

L'installazione di canne fumarie sulla parete esterna comune dell'edificio condominiale è lecita?
Ivan Meo 

L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale non costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., bensì una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

Il caso analizzato
In base a quanto emerso dal processo che vedeva confrontarsi un condomino in opposizione all'assemblea che aveva autorizzato l'installazione di canne fumarie sulla parete esterna comune del fabbricato, la sentenza ha dato pienamente ragione al condominio nella sua totalità, rigettando la richiesta del ricorrente.
Infatti, secondo quanto disposto, l'assemblea può autorizzare l'appoggio di canne fumarie sulla facciata esterna del condominio al di là di quanto prevede il regolamento, chiarendo che l'installazione di una canna fumaria sul muro comune perimetrale di un edificio condominiale non costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., bensì una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

Per di più, le caratteristiche delle canne fumarie, così come da rendering presentato in sede di assemblea, sono tali da non modificare le linee architettoniche dell'immobile.

Alcuni precedenti
Il rispetto del decoro architettonico anche per le diverse e lecite utilizzazioni della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., è stato già affermato dalla giurisprudenza.

Relativamente alla fattispecie viene qualificata come mero uso della cosa comune l'installazione di una canna fumaria in aderenza al muro comune si è già espressa la Cassazione con sentenza del 16 maggio 2000 n. 6341 che ha precisato che « l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile».

canna fumaria Inoltre l'operatività del divieto di alterazione del decoro architettonico, indifferentemente, per entrambe le ipotesi di uso della cosa comune e delle innovazioni è stata affermata anche in Cass. 26 marzo 2002 n. 4314, che ha precisato: «i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli art. 1102 e 1120 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato (Cass. 10704 del 1994, Cass.; 1554 del 1997)».

Da ultimo si ricorda una recente sentenza, sempre della Cassazione che ha precisato che «non viola il decoro architettonico il comproprietario che esegue i lavori se, sulla facciata, sono presenti interventi preesistenti tollerati dagli altri comproprietari e di cui non è stata richiesta l'eliminazione». (sentenza del 07/09/2012, n. 14992).

Anche la giurisprudenza di merito ha pressoché un orientamento conforme. Per esempio è stata ritenuta lecita, ai sensi dell'art. 1102 c.c., l'installazione di una canna fumaria da parte di un condomino in aderenza al muro comune di una chiostrina o al servizio di un locale di proprietà esclusiva, qualora l'opera sia conforme alla normativa vigente in tema di sicurezza degli impianti, sia costruita in modo tale da preservare da ogni danno alla salubrità mentale e sia fatta nel rispetto delle distanze fissate dall'art 889 c.c. al fine di non ridurre le funzioni di aerazione e luce agli appartamenti interessati dal suo passaggio.

In tale situazione, l'alterazione dello stato dei luoghi non avrebbe rilevanza sotto il profilo dell'estetica dell'immobile, atteso che, come nel caso di specie, la canna fumaria viene istallata in una chiostrina interna dell'edificio, quindi in un ambiente che riveste particolare rilevanza in relazione al decoro dello stesso (Trib. Roma, 29 gennaio 2004).

Lo steso dicasi nel caso in cui l'installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale di un fabbricato in condominio non richiede né interpello, né consenso degli altri condomini, quando non leda diritti esclusivi di quest'ultimi e non alteri il decoro architettonico dell'edificio (Trib. Napoli, 17 marzo 1990).

Lo scarico a tetto
Le stufe a pellet come del resto tutti gli altri apparecchi a combustibile solido, devono scaricare a tetto tramite la realizzazione di un nuovo camino, ove non esistente, così come disposto dalla norma tecnica UNI 10683.

La realizzazione di un nuovo camino (o canna fumaria), essendo parte integrante dell'impianto termico, deve rispettare precise regole e criteri costruttivi definiti, che costruttori e installatori sono tenuti a rispettare.

A tal riguardo, è fondamentale che l'impianto venga realizzato a regola d'arte e la fase di verifica di compatibilità dell'impianto, delle eventuali limitazioni disposte da regolamenti amministrativi locali, prescrizioni particolari o leggi o atti amministrativi, può essere preliminare o contestuale all'attività di progettazione ma deve precedere altra operazione di montaggio o posa in opera.

In ragione di ciò, per rispettare eventuali regolamenti locali, bisogna accertarsi quali autorizzazioni siano necessarie all'installazione del nuovo camino esterno, per non incorrere in abusi o atti illeciti.

Ricordiamo, in breve, alcuni requisiti dai quali non può prescindersi nell'installazione di una canna fumaria.

  • Il rispetto del decoro architettonico: l'installazione non deve intaccare negativamente il decoro dell'immobile, pur se non di prestigio, quindi non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l'armonia d'insieme.
  • Il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell'edificio: l'installazione della canna fumaria non deve in alcun modo compromettere la struttura dal punto di vista statico, né mettere a rischio la sicurezza dei condomini o dei terzi.
  • Il rispetto delle distanze: sulla base di varie decisioni giurisprudenziali, possiamo affermare che la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 cm. (a volte 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata.
  • Il divieto di immissioni intollerabili: le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.

Il D.L. 63/2013 e l'obbligo di scarico a tetto
Con l'introduzione di un nuovo articolo, il 17-bis, in sostituzione del comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici, si è stabilito che dallo scorso 1° settembre, gli impianti termici di nuova installazione devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell'edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Lo scarico a parete è consentito per quegli impianti termici installati prima del 31 agosto 2013, a condizione che si tratti di generatori a condensazione che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante e con prestazioni energetiche conformi ad almeno una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502.

Per tutti gli altri diventa obbligatorio lo sbocco sopra il tetto, tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in stabili plurifamiliari ove siano installate canne fumarie individuali idonee, oppure quando si tratti di edifici appartenenti a categorie di intervento di tipo conservativo soggetti a legislazione nazionale o regionale vincolante.

D'altra parte anche chi installa una stufa a pellet con lo scarico direttamente a parete (circa il 50% delle stufe di questo tipo sono installate così) si troverebbe ad aver eseguito, in questo caso, un'installazione non a norma e, nel momento in cui avesse compilato la Dichiarazione di Conformità, così come previsto dal D.M. 37/08, andrebbe incontro ad un illecito, non avendo osservato pienamente le indicazioni previste dalla norma UNI 10683 che cita testualmente: "Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. È vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a cielo aperto".

Sentenza
Scarica Tribunale di Trento, 432, sezione Civile, del 16-05-2013
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Realizzazione di una canna fumaria.

Casistica giurisprudenziale applicabile ai casi esclusi dal D.L. 63/13 per la realizzazione di una canna fumaria. Il caso.Un condomino ha impugnato il diniego comunale al rilascio di una autorizzazione