La legge, in linea di principio, non prevede la “locazione parziale”, tuttavia, qualora il locatore trattenga l’uso di uno o più vani dell’appartamento oggetto della locazione, può stipulare il contratto a canone libero e senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i casi di cui all’art.5 comma 2 della legge 431/98.
Ai fini fiscali, infatti, se l’immobile, non costituisce più la dimora abituale del proprietario-locatore, il reddito di fabbricati dovrà essere dichiarato nel quadro B del modello 730, compilando la colonna 5, e indicando l’85% del canone. Com’è evidente non si usufruirà, della riduzione del 30%,ma solo del 15% del relativo reddito.