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Messa a norma degli impianti e responsabilità dell'amministratore

Messa a norma degli impianti e responsabilità dell'amministratore

(29/10/2009)
Articolo 134 del Dpr 380/2001 ( 'Testo unico dell'edilizia') :
 
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o proprietario”.
 
Per gli obblighi, quindi, di messa a norma degli impianti di riscaldamento, da una precisa lettura del disposto, si rileva la preoccupante condizione di responsabilità diretta dei proprietari (in caso di locazione o di impianti autonomi) e degli amministratori condominiali (in caso di riscaldamento centralizzato negli edifici) per quanto riguarda la messa a norma degli impianti di riscaldamento.
 
L’articolo di cui sopra, inserito nel Testo Unico dell’Edilizia, giunge a confermare – dopo dieci anni – quanto già previsto nella legge 10/91 (norme e rispetto delle procedure finalizzate al risparmio energetico). Della sicurezza degli impianti centralizzati, quindi, sono chiamati a risponderne come terzi responsabili gli amministratori. La richiesta azione di risarcimento del danno vedrà coinvolti anche quegli amministratori che avessero già esperito i tentativi di deliberazione assembleare favorevoli alla messa a norma degli impianti di riscaldamento. Per limitare i danni, l’amministratore dovrà porre la massima attenzione e solerzia nell’assolvere gli obblighi che la legge gli impone e nella perdurante inerzia dell’assemblea condominiale, potrà comunicare ai proprietari la sua dissociazione dal volere della maggioranza .
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