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(14/02/2002) Chi puo' intervenire nelle assemblee Condominiali Possono intervenire alle assemblee di condominio tutti i singoli proprietari, l'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i condomini, a pena di nullità delle delibere assembleari. Ogni singolo condomino può intervenire personalmente o a mezzo di rappresentante. La legge non pone limiti alla concentrazione delle deleghe in capo ad uno solo dei partecipanti all'assemblea, ma tali limiti possono essere imposti dal regolamento di condominio. Laddove una unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea che deve essere designato dagli stessi comproprietari. In mancanza, il rappresentante sarà designato per sorteggio dal presidente dell'assemblea. Qualora una unità immobiliare sia oggetto di usufrutto il diritto di voto in assemblea spetterà all'usufruttuario nei casi in cui occorra prendere delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione o sul godimento delle cose e dei servizi comuni. Invece, nelle deliberazioni riguardanti la straordinaria manutenzione, le innovazioni e le ricostruzioni delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto competerà al proprietario. Occorre precisare che per ricostruzione dell'edificio si intendono tutti quegli interventi necessari per ricostituire un edificio in condominio per oltre 34. Nel caso che una delle unità immobiliari del condominio sia concessa in locazione ad un terzo, il diritto di voto in assemblea spetta all'inquilino, in luogo del proprietario, nelle delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Inoltre, l'inquilino ha diritto di intervenire in assemblea, senza diritto di voto, in occasione dell'adozione di delibere relative alla modificazione di tutti i servizi condominiali comuni. Quando l'edificio appartine ad un unico proprietario, ma le singole unità immobiliari sono locate a diversi inquilini, questi ultimi hanno diritto di cistituirsi in assemblea. In tale ipotesi l'art. 10 della I. n. 392 del 27 luglio 1978 dispone che gli inquilini devono riunirsi in assemblea, convocata dal proprietario o da almeno tre di loro alfine di deliberare sulle questioni relative alla gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento dell'aria oltre che sulle modificazioni degli altri servizi comuni. A tale particolare tipo di assemblea, si applicano le norme previste dal codice, civile o dalle leggi speciali per l'assemblea dei condomini. >> La maggioranza nelle assemblee condominiali |
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