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Non è necessaria la fattura dell'amministratore revocato per dimostrare la restituzione del maggior compenso trattenuto

Perchè non è necessaria la fattura dell'amministratore revocato per dimostrare il compenso trattenuto?
Avv. Alessandro Gallucci 

L’amministratore di condominio, per costante orientamento giurisprudenziale, “ raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato” (così, ex multis, Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148).

La sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di quattro (art. 1129 c.c.); trattandosi d’un mandatario dev’essere retribuito.

Si sensi dell’art. 1717 c.c., infatti:

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

Non tratta in inganno la locuzione “eventuale retribuzione” che si rintraccia nell’art. 1135 c.c.

Come ha fatto notare la Cassazione, siccome i rapporti fra amministratore e condominio sono regolati dalle disposizioni sul mandato quind i “ per quanto riguarda la retribuzione, dall’art. 1709 cod. civ., secondo cui – contrariamente a quanto stabilito dal corrispondente art. 1753 del codice civile previgente e, per quanto riguarda espressamente l’amministratore del condominio, dall’art. 16 del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56 – il mandato si presume oneroso.

In tale contesto normativo, l’art. 1135, n. 1, cod. civ., che considera eventuale la retribuzione dell’amministratore, va inteso nel senso che l’assemblea può determinarsi espressamente per la gratuità’” (Cass. 16 aprile 1987 n. 3774).

L’incarico, a dirlo è sempre l’art. 1129 c.c., dura un anno ma può essere revocato dall’assemblea in qualunque momento.

Si è discusso sulla possibilità per il mandatario di chiedere un risarcimento per il caso d’ingiusta revoca; la dottrina propende per dare risposta negativa anche se autorevole giurisprudenza, sia pur a livello di obiter dictum (ossia di valutazione collaterale rispetto alla decisione assunta), fu di segno contrario (cfr. (Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).

In questo contesto s’è svolto il fatto di cui daremo conto qui di seguito.

Un amministratore veniva revocato anticipatamente; il condominio, per mezzo del nuovo legale rappresentante, gli faceva causa per ottenere la restituzione di una somma di denaro a suo dire trattenuta illegittimamente dall’ex mandatario.

In questo contesto il Giudice di pace, prima, ed il Tribunale, poi, davano ragione alla compagine: l’ex amministratore doveva restituire la somma trattenuta.

L’amministratore revocato insisteva sulle proprie tesi e proponeva ricorso per Cassazione: a suo dire non v’era prova del trattenimento della somma in quanto egli non aveva mai emesso fattura né il condominio aveva fornito indicazioni utili in tal senso.

I giudici di piazza Cavour, confermando la decisione dei loro colleghi di merito, hanno respinto le doglianze dell’amministratore. A loro dire, infatti, al di là della presenza della fattura, la ricostruzione contabile effettuata dal CTU faceva emergere con certezza ed in modo logico ed incontestabile che era stata trattenuta una somma e, quindi, non essendovi titolo per farlo doveva essere restituita (Cass. 30 ottobre 2012, n. 18667).

Un consiglio agli amministratori revocati: se ritenete d’essere stati danneggiati dalla revoca anticipata restituite tutte le somme e poi fate causa per il risarcimento.

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