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Qual è la differenza tra servitù volontarie e servitù coattive?

Differenza tra servitù volontarie e servitù coattive.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi dell’art. 1027 c.c.

La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Il successivo art. 1028 c.c. specifica che l’utilità può consistere anche semplicemente in una maggiore amenità o comodità del fondo dominante.

La Cassazione ha specificato che “ il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e "reale" dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto)” (Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370).

Insomma l’utilitas deve riguardare sempre e soltanto il fondo e solo indirettamente il suo proprietario.

In quest’ottica, però, il contenuto dell’utilità può essere il più vario tant’è che in dottrina si dice che la servitù è un diritto tipico (perché per configurarsi come tale deve rispettare i parametri fissati dalla legge) dal contenuto atipico.

Questo discorso vale solamente per le servitù volontarie.

E’ bene ricordare che ai sensi dell’art. 1032 c.c.

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

In pratica per le servitù coattive il concetto di utilità è più ristretto.

In una propria sentenza resa ad aprile il Tribunale di Milano, facendo proprio il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha specificato che “ a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un numerus clausus, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela, dovendo escludersi anche un'applicazione estensiva delle norme previste (Cass. civ., Sez. II, 25/01/1992, n. 820)” (Trib. Milano 3 aprile 2012 n. 4291).

La servitù costituita per usucapione e destinazione del padre di famiglia, come per quelle volontarie, può tenere conto di qualsiasi utilità ma dev’essere apparente (ossia visibile).

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