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E' possibile usucapire per destinazione del padre di famiglia una servitù di stillicidio per stendere i panni?

Stenditoio e servitù di stillicidio al favore dell'unità immobiliare soprastante rispetto a quella sottostante?
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi dell’art. art. 1061, rubricato Servitù non apparenti,

Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Il successivo, articolo 1062, rubricato Destinazione del padre di famiglia, specifica che:

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Ci si è domandati che cosa, ai fini degli articoli appena citati, debba intendersi per servitù apparente. Secondo la Cassazione: “ quanto al requisito dell'apparenza della servitù richiesto ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si è chiarito che esso "si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza l'animis utendi iure servitutis, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù" (Cass. 21 luglio 2009 n. 16961).

In questo contesto è sorta una controversia: la presenza di uno stenditoio appena sotto la soglia di una finestra, fin dalla costruzione del palazzo, può essere elemento sufficiente a far concludere per la sussistenza di una servitù di stillicidio al favore dell’unità immobiliare soprastante rispetto a quella sottostante? Qui di seguito la risposta al quesito contenuta in una recente sentenza della Corte di Cassazione.

È noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).

Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall'originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell'acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l'immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.

L'apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L'accertamento dell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce u na “quaestio facti” rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.) ” (Cass. 16 agosto 2012, n. 14547).

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