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Se ci sono più condomini che parcheggi è legittimo deliberare l'uso turnario

Ok all'uso turnario della zona di sosta se ci sono più condomini che posti auto.
Avv. Alessandro Gallucci 

Non è inusuale, anzi è ricorrente, l’ipotesi di un condominio con più proprietari che posti auto. In questi casi il litigio è dietro l’angolo: ognuno, infatti, vuole sfruttare al massimo il poco spazio presente nelle parti comuni.

Obtorto collo, come si dice in latino, i condomini accettano l’utilizzazione turnaria dei parcheggi comuni.

La Cassazione ha specificato in più occasioni che una simile decisione presa dall’assemblea, fintanto che non limita il diritto dei singoli ed al contrario lo disciplina, è da ritenersi pienamente legittima.

Con una decisione del 19 luglio 2012, gli ermellini sono andati oltre questo loro indirizzo o meglio lo hanno specificato ancor più nel dettaglio. In sostanza è da ritenersi legittimo il provvedimento dell’assemblea che decide per l’uso turnario del parcheggio perché i posti auto sono inferiori rispetto al numero dei condomini anche se non tutti i comproprietari hanno un’autovettura.

In tal caso, nell’esecuzione pratica della delibera, il posto auto rimarrà vuoto senza possibilità di utilizzo da parte degli altri.

Il perché di quest’affermazione lo lasciamo spiegare direttamente ai giudici di piazza Cavour. “ Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. 19-1-2006 n. 972; Cass. 9-11-1998 n. 11268).

Nella specie, come è stato esattamente rilevato nella sentenza impugnata, non può ritenersi legittima la pretesa del M. di occupare più di un posto macchina, pur essendo titolare di una sola quota del bene comune; e ciò in quanto, anche in ragione della non coincidenza del numero dei condomini con quello dei posti macchina, l'uso più intenso del ricorrente verrebbe a menomare il pari diritto degli altri condomini all'utilizzazione della cosa comune.

Di conseguenza, la delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l'uso turnario e stabilito l'impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l'area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea.

Infatti, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento (Cass. 3-12-2010 n. 24647; Cass. 4-12-1991 n. 13036).

Pertanto, l'assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione (Cass. 11-1-2012 n. 144; Cass. 22-3-2007 n. 6915), ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia possibile l'uso simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali” (Cass. 19 luglio 2012, n. 12485).

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