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Il rumore dei frigoriferi della macelleria è valutato dal giudice

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando si parla dei rumori in condominio il primo pensiero che, spesso, viene in mente è la difficoltà che si ha nel far capire agli altri che cosa ci dà fastidio e come vorremmo cambiassero le cose.

Il nostro ordinamento, restando al livello di tutela civile, sancisce che sono vietate tutte quelle immissioni, ivi comprese quelle rumorose, che possono essere considerate intollerabili.

La norma di riferimento è l'art. 844 c.c. a mente del quale:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'Autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Lo abbiamo detto e scritto più volte: non esiste il diritto al silenzio assoluto. La Cassazione è stata chiarissima: " il limite di tollerabilità (dei rumori n.d.A.) non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell'uomo medio, Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore" (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).

Vero è, tuttavia, che una serie di norme pongono un insieme di limiti quantitativi superati i quali sono previste anche sanzioni. Verrebbe da pensare, pertanto, che un rumore fuori da quella soglia debba essere automaticamente considerato intollerabile.

Le cose non stanno così! Bisogna distinguere le responsabilità amministrative e le relative sanzioni irrogabili al momento del superamento delle soglie da quelle civili.

Con riferimento a tale ultimo caso la Corte di Cassazione " ha evidenziato,in particolare, che i parametri fissati dalle norme speciali a protezione dell'ambiente e di esigenze della collettività, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle immissioni, ancorchè contenute nei limiti di detti parametri, sulla scolta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica.

La relativa motivazione, ove adeguatamente motivata costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità" (Cass. 25 giugno 2012 n. 10587).

Insomma le soglie previste dalle leggi e dai decreti ministeriali sono indicate dell'intollerabilità di cui all'art. 844 c.c. non sintomatiche della stessa.

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