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(28/01/2001) Condominio e privacy : Vietato pubblicare l’elenco dei morosi Secondo il Garante per la protezione dei dati personali i condomini possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri. Infatti, per lui, le disposizione della legge 675/96 sulla tutela della privacy non escludono assolutamente l’applicazione della disciplina codicistica in materia condominiale, ed e’ di fondamentale importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validita’ dell’assemblea e delle sue deliberazioni. L’Amministratore di condominio puo’, quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, e che potra’ pero’ essere utilizzata al solo scopo di verificare la regolarita’ delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle deliberazioni. Potranno essere raccolte notizie relative alla proprieta’ o alla superficie dell’immobile ai fini del calcolo dei millesimi e non quelle relative,l ad esempio, al prezzo d’acquisto dell’appartamento, o numeri telefonici dei condomini in quanto non necessari ai fini della determinazione dei diritti e degli oneri di ciascun proprietario. Lo stesso vale riguardo all'esposizione in bacheca dei condomini morosi, in quanto dalle disposizioni del codice civile e della c.d. legge sulla privacy n. 675/96, nonche’ delle stesse disposizioni del regolamento condominiale (se nel regolamento e' consentito , nessun problema dai "morosi"), si va incontro ai principi sulla privacy. >> L'Amministratore revocato puo' rifiutarsi di consegnare la documentazione? |
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