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Tabelle millesimali, la modifica di quelle contrattuali deve avvenire con il consenso di tutti i condomini

Perchè la modifica delle tabelle contrattuali deve essere fatta con il consenso di tutti.
Avv. Alessandro Gallucci 

Le tabelle millesimali sono lo strumento previsto dal Legislatore per consentire il regolare funzionamento dell’assemblea e la ripartizione delle spese secondo dei criteri che tengano conto della differenza esistente tra le varie unità immobiliari.

In tal senso la Corte di Cassazione, nella famosa sentenza n. 18477/10, ha avuto modo di specificare che siccome “ le tabelle sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio” (Cass. SS.UU. n. 18477/10).

La situazione cambia se un condominio è dotato di tabelle millesimali contrattuali.

Esse rappresentano quella diversa convenzione di cui parla l’inciso finale del primo comma dell’art. 1123 c.c., che consente di ripartire le spese condominiali tra i comproprietari in misura diversa da quella indicata dalla norma testé citata o dalle altre (es. artt. 1124-1126 c.c.).

In tal caso l’approvazione di questo strumento di ripartizione dev’essere effettuata con il consenso di tutti i condomini; insomma la convenzione di cui parlavamo prima altro non è che un contratto tra i vari condomini.

Non solo l’approvazione ma anche la modifica di tali criteri dev’essere concordata tra tutti; così non fosse la delibera sarebbe da considerarsi nulla.

A ribadirlo il Tribunale di Milano, che, nell’ultima occasione nota in cui ha avuto modo di parlare dell’argomento, ha specificato che

" quando la delibera assembleare di un condominio modifica i criteri di riparto delle spese previste dal regolamento di natura contrattuale in mancanza della unanimità dei consensi di tutti i condomini si verte pacificamente in una ipotesi di delibera nulla il cui gravame non è subordinato al rispetto del termine dei trenta giorni previsti dalla legge (si vedano sul punto le sentenze n. 6714 del 19.03.2010 a mente della quale in tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili è, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod. civ, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c.” (Trib. Milano 17 luglio 2012 n. 8701).

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