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Dimissioni amministratore senza nuova nomina

Come fare in caso di dimissioni dell'amminsitratore senza nuova nomina.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo l'amministratore attualmente in carica ha convocato un'assemblea per comunicare le proprie dimissioni ma non ha inserito all'ordine del giorno la nomina del suo sostituto.

Mi domando se possiamo decidere in quella circostanza oppure se dobbiamo chiedere la convocazione dell'assemblea con specifica menzione della nuova nomina.

Per rispondere alla domanda bisogna guardare alle disposizioni legislative riguardanti questo specifico caso. Una specificazione pare doverosa: sebbene il nostro lettore faccia riferimento ad un caso di dimissioni, il ragionamento che esporremo qui di seguito vale anche per l'ipotesi di revoca assembleare dell'amministratore.

Ulteriore premessa: quella qui di seguito indicata è una ipotesi formulata dallo scrivente, poiché la legge non è chiarissima, per i motivi che vedremo.

Due le norme cui fare riferimento: il secondo periodo dell'art. 1129, decimo comma, c.c. e l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.

La prima, che regola il caso di revoca o dimissioni dell'amministratore recita:

"[…]. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore".

La seconda specifica che l'avviso di convocazione dell'assemblea - che l'amministratore (o in determinati casi i condòmini) ha l'obbligo di inviare - deve contenere la specificazione indicazione dell'ordine del giorno, ossia l'elencazione degli argomenti sui quali i condòmini saranno chiamati a deliberare.

Da non perdere: => Se l'amministratore si dimette all'improvviso l'assemblea può chiedere i danni?

Anche qui, una specificazione in relazione alle dimissioni è doverosa: l'assemblea non può respingere le dimissioni dell'amministratore, che è libero di lasciar l'incarico a suo tempo assunto. Al massimo l'assemblea può accoglierle oppure prenderne atto riservandosi eventuali valutazioni in merito ai loro effetti (art. 1727 c.c.).

In questo contesto è ragionevole domandarsi: l'assemblea convocata per le dimissioni dell'amministratore o per decidere in merito alla sua revoca può decidere sulla nuova nomina anche se tale argomento non è inserito nell'ordine del giorno?

Al riguardo non si segnalano molte chiare e specifiche prese di posizione sull'argomento. Quelle rintracciate affermano che spetti al convocante la chiara indicazione nell'ordine del giorno di entrambi gli argomenti (cfr. in tal senso, Giuseppe Marando, Prontuario operativo del nuovo condominio. 85 voci in ordine alfabetico coordinate e commentate con la giurisprudenza, Maggioli Editore, 2015, pag. 26).

Eppure, ad avviso di chi scrive, non è da tralasciare quella ipotesi che vede nell'art. 1129, decimo comma, c.c. una integrazione ex lege dell'ordine del giorno che quindi consenta di considerare irrilevante ai fini della regolarità della deliberazione l'omessa indicazione della nomina, oltre alla discussione in merito alle dimissioni e/o alla revoca. Esigenze di continuità gestionale della compagine dovrebbero portare a concludere in tal senso, specie nelle ipotesi in cui la figura dell'amministratore è obbligatoria (art. 1129, primo comma, c.c.):

Certo, non si può ignorare che un conto è prendere atto delle dimissioni (o decidere sulla revoca), altro scegliere a chi affidare l'incarico. Ma le due cose non sono così inscindibilmente legate da potere essere considerate una la logica conseguenza dell'altra?

Dimissioni dell'amministratore senza giusta causa

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