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Chi può fare valere l'omessa convocazione di un condomino?

Come far valere il vizio di omessa convocazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

"Buongiorno amici di Condominioweb! Vi racconto un fatto che è accaduto nel condominio in cui vivo. Sul finire del mese novembre del 2015 si è tenuta un'assemblea per decidere in merito ad una serie di interventi straordinari che riguardano il cancello automatico e l'impianto di citofono.

In breve: fin dalla costituzione della riunione non era chiaro se un condomino fosse stato convocato. L'amministratore sosteneva di avergli inviato una raccomandata il giorno dopo averla inviata a tutti perché inizialmente gli era sfuggito, ma non aveva con sé la "velina" di consegna e men che meno l'avviso di ricevimento che - diceva - doveva ancora rientrare.

Nonostante il presidente dell'assemblea avesse originariamente l'intenzione di non procedere alla costituzione, le insistenze dell'amministratore e di alcuni condòmini (c'erano i quorum per deliberare, fatto raro) l'hanno convinto a procedere allo svolgimento.

Risultato? Abbiamo scelto le imprese per sistemazione cancello e impianto di citofono, ma uno dei presenti non era d'accordo (voleva altre ditte) e adesso "minaccia per ripicca" di impugnare il verbale per la mancata convocazione di quel "famoso" condomino.

Che cosa rischiamo e che cosa rischia il presidente che s'è fatto incautamente convincere?"

La questione delle omesse o tardive convocazioni è spesso il cavallo di troia buono per far saltare le decisioni assunte dall'assemblea. Si badi: con ciò non vogliamo dire che le impugnazioni per queste ragioni siano strumentali, al contrario, in un contesto dove l'assemblearismo è al centro del processo decisionale, il corretto coinvolgimento di tutti è basilare.

Ciò nondimeno che riteniamo doveroso mettere in evidenza, tuttavia, è che molto spesso dietro la parvenza di ragioni di giusto principio e diritto si nascondono ripicche personali.

Lasciando da parte queste considerazioni è bene entrare nel merito della questione che ci è stata sottoposta dal nostro lettore.

Partiamo dall'omessa convocazione: il rischio di contestazione della delibera, se effettivamente l'amministratore non ha convocato (ma da quello che ci è stato scritto parrebbe il contrario) o magari non ha convocato ritualmente (es. per mancato rispetto dei termini) è reale.

Omessa convocazione all'assemblea condominiale, gli avvisi di giacenza possono tirare brutti scherzi

Ciò che bisogna valutare, tuttavia, è la legittimazione ad impugnare e la tempistica: l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. specifica che "in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

In buona sostanza spetta a chi non è stato convocato, oppure lo è stato tardivamente far valere il vizio di omessa o tardiva comunicazione dell'avviso di convocazione e ciò dovrà essere fatto entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale.

Ricordiamo che la presenza dell'omesso o tardivamente convocato e la discussione nel merito delle questioni poste all'ordine del giorno sana il vizio relativo al procedimento di convocazione.

Quanto alle responsabilità del Presidente dell'assemblea: è indubbia l'incidenza della sua leggerezza sull'eventuale invalidità della delibera. Egli attestando la regolare convocazione s'è preso una responsabilità che non avrebbe dovuto in assenza delle carte attestanti la comunicazione dell'avviso.

Come dire: sicuramente ha una responsabilità Nella immensa mole di sentenze sulla materia condominiale non siamo riusciti a reperirne una che affermasse tale responsabilità.

Insomma: la storia giudiziale conosciuta non ci riporta esempi di condanna del Presidente dell'assemblea condominiale. Fatto possibile ma, almeno secondo la prassi comune, molto remoto.

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