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Caduta dalle scale. Quando il condominio non può ritenersi responsabile?

Caduta dalle scale e responsabiità condominio. Quando può ritenersi esclusa?
Avv. Leonarda Colucci 

Incastrare il tacco nella banda antiscivolo del gradino esclude il rapporto di causalità fra causa ed evento

Il Tribunale di Como, si è soffermata sulla responsabilità oggettiva disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La sentenza evidenzia che il caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità può coincidere non solo con un accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile ma anche con la stessa condotta del danneggiato che venga ad interrompere il nesso di causalità (cosa ed evento).

Tizia mentre scende le scale di un edificio, dopo essere rimasta incastrata con il tacco in un rialzo antiscivolo, cade rovinosamente riportando lesioni. In seguito all'accaduto cita in giudizio Caio invocando la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. e chiedendo il risarcimento dei danni patiti in seguito all' evento dannoso.

Tizio si costituisce contestando ogni responsabilità chiedendo il rigetto della domanda nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa.

La sentenza del Tribunale di Como, dopo essersi soffermata sulla natura delle responsabilità oggettiva alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 4279/2008; Cass. n. 6767/2001; Cass. 36/51/2006), ha puntualizzato che il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode può consistere non solo in un accadimento eccezionale, imprevedibile ed imprevisto ma anche nella stessa condotta del danneggiato che, elidendo il nesso di causalità, esclude la responsabilità ex art. 2051 del custode. (Cass. n. 5326/2005; Cass.11264/1995).

(In tema di cattiva manutenzione delle scale e responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. vedasi: Deliberazioni assembleari e loro interpretazione, quali norme si applicano?)

Il Giudice precisa che la funzione della responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) è proprio quella di far ricadere sul custode i danni che scaturiscono da una sua cattiva gestione della cosa, ma d'altra parte tale tipo di responsabilità non può essere invocata nel momento in cui la cosa rappresenti solo la mera occasione del danno.

Pertanto, la decisione allineandosi alla giurisprudenza più recente (Cass. civ. Sez. III, 05-02-2013, n. 2660; Cass. civ. Sez.

III, 13-03-2013, n. 6306) ha statuito che ai fini dell'accertamento della responsabilità da cose in custodia è necessario ripartire correttamente l'onere della prova e “nei casi in cui i danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso”.

Caduta dalle scale: niente risarcimento senza la prova del nesso causale tra caduta e stato dei luoghi.

Facendo applicazione di tali principi il Tribunale di Como ha escluso la responsabilità del convenuto nella causazione del danno dopo aver preso atto dei fatti dedotti in giudizio.

In particolare, è stato accertato, che l'attrice (Tizia) ha riferito di essere caduta rovinosamente dalle scale poiché, dopo aver trascinato il piede, è inciampata essendosi incastrato il tacco in un piccolo rialzo della banda antiscivolo posta sulla parte terminale del gradino della scala.

Pertanto, attraverso tale dichiarazione, è stata l'attrice a fornire la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c. che esclude la responsabilità del custode, poiché il trascinamento del piede costituisce un fatto estraneo alla cosa ed interruttivo del nesso eziologico fra cosa ed evento; in altre parole il trascinamento del piede può considerarsi evento estraneo rispetto alla normale utilizzazione della cosa (scala) e proprio tale incauto comportamento della danneggiata deve essere considerato di per sè idoneo a provocare l'evento dannoso (caduta dalle scale).

(A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato: “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., spetta al danneggiato provare il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.

Viceversa il custode, onde liberarsi dalla predetta responsabilità, dovrà dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità” (Cass. civ. Sez. III, 21-03-2013, n. 7125)

In conclusione il modo in cui Tizia ha percorso le scale trascinando il piede tanto da incastrare il tacco nella banda antiscivolo del gradino, esclude il rapporto di causalità fra cosa in sé ed evento che avrebbe giustificato la responsabilità del convenuto.

Pertanto non avendo l'attrice dimostrato alcunché in ordine alla pericolosità intrinseca della cosa (banda antiscivolo del gradino), non è stata accolta la sua richiesta di risarcimento dei danni.

Ecco cosa succede se un condomino scivola mentre scende le scale

Sentenza
Scarica Tribunale di Como, del 18 gennaio 2016 n. 75
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